Crisi d'impresa, iscrizione all’elenco solo per incarichi diretti

Pubblicato il 06 maggio 2022

Il CNDCEC, con il pronto ordine n. 41 del 4 maggio 2022, affronta la possibilità di includere nella domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti della crisi d’impresa di cui all’art. 3 del D.L. n. 118/2021 il riferimento a mandati professionali conferiti a società di revisione allo svolgimento dei quali aveva partecipato anche il professionista.

Nel documento viene evidenziato che la pregressa esperienza nell’ambito della ristrutturazione aziendale valutabile ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti può attenere solo ad incarichi direttamente conferiti dal debitore al professionista o a più professionisti.

Soluzioni per crisi d'impresa, il ruolo dei Commercialisti

L'art. 3, comma 3 del D.L. n. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto il nuovo istituto della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (Cnc), il quale prevede che i Dottori Commercialisti e Avvocati debbano documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

In base al successivo comma 5 “la domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti” dalla quale risulti anche ogni altra esperienza formativa in materia.

Successivamente è stato chiarito che esulano dalla predetta elencazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria che appaiono troppo generici e non pertinenti la crisi d'impresa. Le linee di indirizzo hanno altresì precisato che “l'espressione utilizzata dal legislatore, che richiede il possesso di pregresse esperienze per garantire un'adeguata preparazione dell'esperto, porta a ritenere che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti possano essere individuati nel numero di due”.

Pertanto, gli Ordini sono tenuti a verificare oltre che il possesso delle (due) pregresse esperienze anche il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.

Soluzioni per crisi d'impresa, la risposta

In via preliminare, il CNDCEC ritiene che vada attentamente valutata la tipologia di incarico conferito alla società di revisione, così da accertare che lo stesso possa essere ricondotto all’elenco delle prestazioni professionali indicative dell’esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

A tal riguardo, è doveroso precisare come lo stesso Ministero, successivamente, nella risposta fornita ad alcune Associazioni, abbia chiarito che esulano dalla elencazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria per la scelta o l’attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili.

Tali incarichi appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili a tali fini.

Ciò posto, il CNDCEC ritiene che la pregressa esperienza, valutabile ai fini dell’inclusione nell’elenco, debba attenere a incarichi direttamente conferiti dal debitore al professionista o ai più professionisti, in caso di mandati congiunti; risultano esclusi dalle valutazioni, quindi, incarichi conferiti a società commerciali che si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale.

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