Critica al boss mafioso, nel rispetto dell'onore

Pubblicato il 04 novembre 2017

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, accogliendo il ricorso del Pm, ha annullato la sentenza di assoluzione di un giornalista per reato di diffamazione, il quale, nel dar notizia all’interno del proprio blog del decesso di un esponente apicale di un clan mafioso – condannato per il suo coinvolgimento in plurimi omicidi – concludeva che “la sua morte toglieva alla zona un bel pezzo di m…

Limiti al diritto di critica e requisito della continenza

A nulla è valso, per il giornalista, invocare il proprio diritto di critica. Un diritto che, secondo la Cassazione, postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere. E’ pertanto esclusa la punibilità di “toni coloriti”, aspri e polemici, iperboli, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione ed alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

Secondo consolidata giurisprudenza, in particolare, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, ossia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi ossia nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione.

Libertà di espressione; prevale la tutela della dignità umana

Alla luce di ciò, occorre pertanto effettuare un bilanciamento tra la protezione della fondamentale libertà di espressione ed il rispetto dei diritti della persona, avendo a mente che la pur giustificata critica dell’operato altrui non può confliggere con quelli che restano i limiti invalicabili, ex art. 2 Cost., posti a presidio della dignità umana.

Ebbene nel caso di specie – concludono gli Ermellini con sentenza n. 50187 del 3 novembre 2017 – l’enunciata finalità del giornalista (ossia di “aggredire l’ambiguità del sistema di controvalori mafioso”) non risulta idonea a giustificare le espressioni impiegate, ritenute obiettivamente lesive dell’onore, in quanto volte a “disumanizzare” la vittima, assimilandola a cose, animali o a concetti comunemente ritenuti ripugnanti e disgustosi, quali appunto gli escrementi. In tal caso, dunque, rispetto al diritto di critica (pur nei confronti di un soggetto dalla condotta tanto riprovevole), la Corte Suprema ha ritenuto prevalente la tutela della dignità della persona.

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