CSM sulla ripresa delle procedure esecutive e concorsuali

Pubblicato il 05 giugno 2020

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nelle sedute del 3 e 4 giugno 2020, ha approvato, tra le altre delibere, delle linee guida sull’organizzazione delle procedure esecutive e concorsuali in relazione alla seconda fase dell’emergenza COVID-19.

Rispetto a tali procedure, il CSM sottolinea la necessità che vengano adottate le misure organizzative necessarie a riattivare l’attività di liquidazione e distribuzione del ricavato.

Questo relativamente alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e dopo che nella prima fase era stato invece disposto il rinvio d’ufficio e la sospensione dei termini processuali, fatta salva l’eventuale dichiarazione di urgenza.

Da qui il dettato di linee guida indirizzate ai giudici dell’esecuzione, nel quadro delle previsioni normative indicate per la seconda fase.

Procedure esecutive: prioritaria la distribuzione delle somme

In particolare, per quel che concerne le procedure esecutive, sono indicate come prioritarie le attività di distribuzione delle somme disponibili relative ai procedimenti pendenti.

Ciò al fine di immettere liquidità nel sistema, supportare i creditori ed agevolare i debitori rispetto alla maturazione degli interessi, utilizzando gli strumenti a disposizione (quali delega al professionista, udienza da remoto, udienza in presenza, strumenti telematici).

Procedure esecutive immobiliari

Rispetto alle procedure esecutive immobiliari, il giudice dovrà valutare, attraverso gli ausiliari, i procedimenti sospesi ex lege in quanto inerenti all’abitazione principale del debitore e quelli che possono proseguire.

In queste specifiche procedure, potranno essere svolte tutte le attività di valutazione e vendita compatibili con la situazione sanitaria e con le indicazioni adottate dai dirigenti degli uffici giudiziari.

Procedimenti concorsuali: subito l’attività di riparto

Con riferimento alle procedure concorsuali, viene rilevata la necessità di favorire quanto più possibile le attività di riparto.

Ciò al fine di evitare che risorse liquidabili restino infruttuosamente depositate nonché, in generale, di contenere le ripercussioni economiche dell’emergenza sanitaria.

Nella delibera è inoltre contenuto un invito alla ripresa, qualora possibile, delle operazioni di vendita, anche attraverso l’ausilio delle procedure telematiche, nonché di inventario.

Infine, relativamente alle udienze, viene fatto un appello alla celebrazione – anche in forma cartolare o telematica – di quelle “imprescindibili” (come rendiconto, accertamento dello stato passivo, omologazione del concordato preventivo).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: sì al risarcimento per pause lavorative negate

20/08/2025

Nuovo schema di convenzione Inps per i medici fiscali: cosa cambia

20/08/2025

Interventi per barriere architettoniche, quando l'Iva ridotta?

20/08/2025

Quando è possibile creare due Gruppi IVA in Italia

20/08/2025

Assegno di Inclusione: istruzioni ministeriali per le domande di rinnovo

20/08/2025

Recupero degli aiuti COVID e giudice competente a decidere

20/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy