Si avvicina la scadenza del 16 maggio 2025, termine ultimo entro il quale i sostituti d’imposta possono ancora rimediare all’omessa trasmissione della Certificazione Unica (CU) 2025, oppure correggere eventuali errori presenti nelle certificazioni già inviate entro la scadenza originaria del 17 marzo 2025. Grazie alla normativa vigente, è possibile beneficiare di una sanzione ridotta a un terzo, evitando l’applicazione piena delle sanzioni previste per l’inadempimento.
La Certificazione Unica (CU) è un documento fiscale di fondamentale importanza che i sostituti d’imposta – come datori di lavoro, enti pubblici o privati, professionisti e committenti – sono obbligati a compilare, rilasciare e trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate e ai percipienti (cioè i contribuenti che hanno ricevuto i compensi).
La CU ha lo scopo di attestare ufficialmente le somme corrisposte nel corso dell’anno d’imposta precedente e le ritenute fiscali e previdenziali eventualmente operate. Costituisce quindi un tassello essenziale per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria nella fase di precompilazione, sia da parte del contribuente o del suo intermediario.
Come stabilito dall’art. 4, comma 6-ter, del DPR n. 322/1998, ogni Certificazione Unica deve riportare con chiarezza i seguenti dati fondamentali:
Tipologie di reddito certificabili
La CU si articola in più sezioni, a seconda della natura dei redditi da certificare. In particolare, essa può contenere:
Approvazione del modello CU 2025
Il modello della Certificazione Unica 2025, relativo ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2024, è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 9454 del 15 gennaio 2025.
Il provvedimento dispone:
Il documento definisce quindi sia gli aspetti strutturali del modello che le modalità operative e informatiche per il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi da parte dei sostituti d’imposta.
Per il periodo d’imposta 2024, la trasmissione e la consegna delle Certificazioni Uniche (CU) 2025 sono regolate da scadenze differenziate a seconda della tipologia di reddito certificato. I sostituti d’imposta sono tenuti sia a consegnare la CU al percipiente, sia a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro le seguenti date:
Tipologia di reddito | Consegna al percipiente | Trasmissione all’Agenzia delle Entrate |
---|---|---|
Lavoro dipendente e assimilati (pensioni, disoccupazione) | 17 marzo 2025 | 17 marzo 2025 |
Lavoro autonomo abituale (es. professionisti con Partita IVA) | 17 marzo 2025 | 31 marzo 2025 |
Redditi esenti o non precompilabili | 17 marzo 2025 | 31 ottobre 2025 |
NOTA BENE: il termine canonico del 16 marzo 2025 è stato posticipato al 17 marzo, in quanto il 16 cade di domenica.
La sanatoria prevista entro il 16 maggio 2025 riguarda principalmente i sostituti d’imposta, ovvero tutti quei soggetti – pubblici o privati – che erogano redditi e trattengono le relative imposte per conto dei percipienti. Si tratta in particolare di datori di lavoro, enti pubblici, associazioni, società e professionisti che, nel corso dell’anno, hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta.
Sono coinvolti anche i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e gli intermediari abilitati – come commercialisti o consulenti del lavoro – che, per conto dei sostituti, si occupano della trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle Entrate. Anche questi soggetti, in caso di omissioni o errori, sono tenuti a intervenire per la regolarizzazione nei termini previsti.
La possibilità di sanare l’omessa o errata trasmissione della Certificazione Unica (CU) è espressamente prevista dall’art. 4, comma 6-quinquies, del DPR 322/1998, che riconosce ai sostituti d’imposta un margine di 60 giorni per regolarizzare eventuali omissioni o inesattezze, beneficiando di un regime sanzionatorio agevolato.
Nel 2025, in considerazione delle scadenze ordinarie, si individuano due nuove date chiave:
In entrambi i casi, il rispetto del termine di 60 giorni consente di fruire di una riduzione significativa della sanzione, purché venga trasmessa una certificazione corretta o venga sanata l’omissione entro tali date.
In base alla normativa vigente, si applicano le seguenti disposizioni sanzionatorie:
NOTA BENE: Il versamento deve essere effettuato contestualmente o prima dell’invio della certificazione regolarizzata, affinché il ravvedimento sia ritenuto valido. Inoltre, è consigliabile conservare copia della quietanza F24 e della ricevuta di trasmissione telematica come prova dell’avvenuta regolarizzazione.
Per evitare l’applicazione della sanzione piena, è fortemente raccomandato intervenire tempestivamente. La trasmissione della Certificazione Unica corretta (o omessa) e il versamento della relativa sanzione ridotta devono essere entrambi completati entro il 16 maggio 2025, termine ultimo per usufruire della sanatoria con riduzione a un terzo.
Prima dell’invio, è essenziale verificare con attenzione la completezza e l’esattezza dei dati riportati nella CU, così da evitare ulteriori irregolarità che potrebbero generare nuove sanzioni o segnalazioni.
Una novità di rilievo introdotta nel 2024 riguarda la possibilità di applicare il ravvedimento operoso anche alle Certificazioni Uniche (CU) trasmesse in ritardo. Storicamente escluso da questo ambito, il ravvedimento è stato ufficialmente riconosciuto come applicabile dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 31 maggio 2024.
L’Amministrazione ha chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, il meccanismo previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 può trovare piena applicazione anche nei confronti delle CU inviate oltre i termini di legge, in linea con i principi generali dell’ordinamento tributario.
Pertanto, la sanzione da ravvedere rispetta i seguenti criteri applicativi
In entrambi i casi, si applicano i coefficienti di riduzione previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che sono stati modificati dal 1° settembre 2024 dal cosiddetto Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024), con impatto diretto sulle percentuali di riduzione a seconda del tempo trascorso dalla violazione.
Il versamento va effettuato con Modello F24, codice tributo: 8911
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