Cumulo giuridico agli intermediari che inviano tardi il file delle dichiarazioni

Pubblicato il 06 giugno 2015

La Cassazione, con la sentenza 11741 depositata il 5 giugno 2015, intervenendo in merito alle sanzioni per le violazioni commesse dagli intermediari nella trasmissione delle dichiarazioni, sconfessa l’interpretazione fornita dalla stessa Cassazione con la sentenza 23123/2013.

 

Mentre nella pregressa sentenza si affermava che, nel caso di ritardata trasmissione di più files contenenti dichiarazioni dei redditi, non può trovare applicazione il cumulo giuridico, bensì il cumulo materiale (più azioni od omissioni con cui sono state commesse diverse violazioni della stessa disposizione di legge); nella recente 11741/2015, si reputa il contrario.

 

Dunque, al caso di specie - ritardata/omessa presentazione di 17 dichiarazioni dei clienti - si applicano le regole sul cumulo giuridico, ex articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 472/97: deve applicarsi la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

 

Sbagliata la circolare 52/E/2007

 

La sentenza smentisce anche la circolare 52/E/2007, in cui si spiega che la violazione del tardivo/omesso invio di un file contenente più dichiarazioni configura una condotta illecita imputabile a un soggetto diverso dal contribuente. Pertanto, prosegue la circolare, non potendo classificarsi quale violazione formale o sostanziale, essa non può beneficiare del cumulo giuridico ma della disciplina prevista dall’articolo 8 della legge 689/81 (unica sanzione pari a quella più grave aumentata sino al triplo). Sul punto la sentenza in oggetto spiega, invece, che anche per gli intermediari che trasmettono le dichiarazioni è possibile individuare la natura formale e sostanziale della violazione e addirittura quella meramente formale.

 

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