Cumulo sanzioni per il tardivo invio telematico di più dichiarazioni

Pubblicato il 25 marzo 2017

La Corte di cassazione, in merito alle conseguenze del tardivo invio telematico di più dichiarazioni dei redditi dei clienti da parte di un professionista, sentenzia che: non si applica la disciplina generale delle sanzioni amministrative ma il criterio del cumulo delle sanzioni.

Dunque, è applicabile l’art. 12 del DLgs. 472/1997 - sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, per chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Non sussiste l'incompatibilità con l'articolo 7-bis del DLgs. 241/1997, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza n. 7661 depositata il 24 marzo 2017, la Corte spiega, infatti, che anche nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario si possono distinguere le violazioni formali da quelle non formali dell’art. 7-bis del DLgs. 241/1997; la condotta dell'intermediario può favorire:

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

CCNL Alimentari cooperative - Flash

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy