Cumulo sanzioni per il tardivo invio telematico di più dichiarazioni

Pubblicato il 25 marzo 2017

La Corte di cassazione, in merito alle conseguenze del tardivo invio telematico di più dichiarazioni dei redditi dei clienti da parte di un professionista, sentenzia che: non si applica la disciplina generale delle sanzioni amministrative ma il criterio del cumulo delle sanzioni.

Dunque, è applicabile l’art. 12 del DLgs. 472/1997 - sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, per chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Non sussiste l'incompatibilità con l'articolo 7-bis del DLgs. 241/1997, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza n. 7661 depositata il 24 marzo 2017, la Corte spiega, infatti, che anche nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario si possono distinguere le violazioni formali da quelle non formali dell’art. 7-bis del DLgs. 241/1997; la condotta dell'intermediario può favorire:

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy