Cuneo fiscale. Il taglio è legge

Pubblicato il 02 aprile 2020

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: la Camera approva ed è legge.

Via libera, dunque, alla conversione in legge del decreto sul cuneo fiscale (Dl 3/2020).

Il taglio, sotto forma di agevolazione - “trattamento integrativo dei redditi” - partirà dal 1° luglio 2020, senza scadenza.

Saranno i sostituti di imposta a computarli in busta paga in via automatica.

Mentre il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, informa di aver firmato il Dpcm che proroga al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento del contagio da Coronavirus (in attesa di pubblicazione in Gazzetta), la Camera vota la conversione e decreta il taglio previsto nella Legge di Bilancio.

Cuneo fiscale. In cosa consiste e a chi spetta il taglio

L’operazione prevede il bonus di 100 euro al mese, come detto direttamente in busta paga, per i lavoratori dipendenti con redditi - da lavoro dipendente e assimilati - compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro.

Il bonus Renzi - 80 euro - è assorbito e, quindi, abrogato. Si rileva che i lavoratori fino a 24.600 euro già percepivano gli 80 euro del bonus Renzi, pertanto l’aumento in busta paga sarà di 20 euro rispetto al pregresso (100 - 80).

Come per il bonus Renzi, le cui regole in gran parte sono state traghettate alla nuova misura, il lavoratore ha diritto al credito se, dopo l’applicazione della sola detrazione per reddito di lavoro dipendente, residua Irpef da pagare. Questo perché gli incapienti, cioè i percettori di redditi sino a 8.145 euro annui, sono aiutati con altre forme di sussidio.

Per i redditi superiori, fino a 40.000 euro, è prevista una detrazione fiscale temporanea: verrà erogata da luglio a dicembre 2020.

Il testo del decreto è stato modificato molto poco. Tra le novità si registra l’aumento, da 4 a 8, del numero di rate per il recupero del trattamento integrativo e della detrazione citati, erogati in eccesso a partire dai 60 euro.

Quanto alla compensazione delle somme anticipate dai sostituti, il recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo dovrà avvenire tramite compensazione nel modello F24.

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