Cura della prole in altro Stato Ue? Periodi nel calcolo della pensione di vecchiaia

Pubblicato il 08 luglio 2022

Lo Stato membro nel quale la beneficiaria di pensione di vecchiaia ha esclusivamente lavorato e versato contributi deve prendere in considerazione i periodi in cui la stessa si è dedicata alla cura della prole, anche se in tali periodi era residente presso altro Paese membro.

Lo ha precisato la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza pubblicata il 7 luglio 2022, causa C-576/20, nel rispondere ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’articolo 21 TFUE e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Questo, nell’ambito di una controversia tra una cittadina austriaca e l'ente pensionistico del medesimo Paese, in merito alla presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati dalla ricorrente in altri Stati membri, ai fini del calcolo dell’importo della sua pensione austriaca di vecchiaia.

La Suprema corte dell'Austria, investita della causa, aveva deciso di sospendere il procedimento de quo e di chiedere alla Corte europea se il citato articolo 44 impedisse o meno la presa in considerazione, da parte di uno Stato membro competente per la concessione di una pensione di vecchiaia, dei periodi trascorsi per la cura dei figli in altri stati membri.

Di seguito la soluzione dei giudici europei: "L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi il requisito dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto da tale disposizione per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione detti periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, allorché la persona di cui trattasi abbia esclusivamente lavorato e versato contributi in tale Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro ove essa ha compiuto tali periodi".

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