Curatore privo di legittimazione ad impugnare il sequestro ex Decreto 231

Pubblicato il 18 marzo 2015 Il curatore del fallimento non può, non essendovi legittimato, proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il curatore, infatti, è un soggetto gravato da un munus pubblico, di carattere prevalentemente gestionale, che affianca il giudice delegato al fallimento ed il tribunale per consentire il perseguimento degli obiettivi propri della procedura fallimentare.

Lo stesso non è titolare di alcun diritto sui beni, avendo esclusivamente compiti gestionali e mirati al soddisfacimento dei creditori.

E in tale contesto, la verifica delle ragioni dei terzi, al fine di accertarne la buona fede, non spetta al giudice fallimentare bensì al giudice penale.

Sono questi i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali, nel testo della sentenza n. 11170 depositata il 17 marzo 2015.
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