Al curatore fallimentare spetta la legittimazione attiva unitaria, sia in sede penale sia in sede civile, all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa nei confronti degli amministratori di qualsivoglia società.
Questo, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 1641 depositata il 23 gennaio 2017, e con la quale è stata decisa una questione di massima di particolare importanza che era stata loro sottoposta dalla Terza sezione civile della Corte di legittimità.
Nel dettaglio, la questione atteneva alla legittimazione del curatore fallimentare a esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita che hanno eseguito pagamenti preferenziali.
La Suprema corte ha, in particolare, cassato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte d’appello si era pronunciata sulle domande di risarcimento proposte da un fallimento di una Srl nei confronti degli amministratori della società fallita e di altra Srl in favore della quale erano stati eseguiti dei pagamenti contestati come “preferenziali” nell'ambito di un procedimento penale per bancarotta che si era concluso con il patteggiamento.
Nella decisione impugnata, era stato affermato che il curatore del fallimento non fosse legittimato a proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori per i citati pagamenti preferenziali eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori.
Per i giudici di secondo grado, infatti, l’azione in oggetto non poteva essere esperita dal curatore né ai sensi dell’articolo 2393 c.c. né dell’articolo 2394 c.c. in mancanza di una lesione del patrimonio sociale, di cui il pregiudizio subito dai creditori costituiva solo un mero riflesso.
Contro questa impostazione, la questione sollevata dal ricorrente fallimento atteneva alla possibilità di ricondurre a una “azione di massa” la domanda proposta dal curatore per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal fallito che aveva eseguito i pagamenti preferenziali.
Ribaltando le conclusioni della Corte d’appello, le Sezioni Unite civili hanno sottolineato come anche per la responsabilità da reato possa aversi una responsabilità concorrente, sia contrattuale che extracontrattuale, degli amministratori della società fallita, “in quanto a entrambe può essere ricondotto anche il danno lamentato ex articolo 185 c.p. e articolo 2043 c.c.”.
Proprio a questa concorrenza di titoli di responsabilità – ha concluso al Corte – corrisponde una legittimazione unitaria, sia in sede penale sia in sede civile, per tutte le azioni esercitabili nei confronti dei manager.
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