Custode e amministratore giudiziario: compenso secondo tariffe

Pubblicato il 07 giugno 2018

Va compensato in forza delle tariffe professionali, e non già degli usi locali, il custode e amministratore giudiziario di una società sottoposta a sequestro preventivo penale.

E’ quanto si evince da un’ordinanza della Cassazione, n. 14484 del 6 giugno 2018, con la quale è stato accolto il ricorso avanzato da un custode e amministratore giudiziario di una società e dal suo coadiutore, contro una decisione di merito.

In questa, l'organo giudicante aveva ritenuto corretta la liquidazione del corrispettivo secondo gli usi locali, non riscontrando una base normativa per l’applicazione delle tariffe professionali relative alla qualità di dottore commercialista del custode.

Rispetto a questa statuizione, i ricorrenti avevano lamentato una violazione delle norme relative alla tariffa professionale dei commercialisti e in tema di liquidazione del compenso agli ausiliari del Giudice, evidenziando che la modalità di liquidazione secondo gli usi fosse applicabile ai soli ausiliari non rientranti in categorie professionali riconosciute, per le quali la legge dispone di proprie tariffe professionali.

Rilevante il contenuto dell’atto di nomina

Nelle loro motivazioni, gli Ermellini hanno ricordato come debba essere differenziata la situazione della mera custodia e conservazione rispetto alla custodia con amministrazione del bene sottoposto a sequestro.

Nel caso esaminato, nonostante l’ausiliario fosse stato nominato dal Giudice penale procedente come custode ed amministratore della società sottoposta a sequestro, il tribunale, nel valutare l’opposizione alla liquidazione, aveva argomentato esaminando la questione esclusivamente sotto il profilo dell’affidamento della mera custodia del bene, senza fare cenno alla attività di amministrazione dallo stesso prestata, espressamente indicata nel provvedimento di nomina.

E per la Seconda sezione civile, detta omissione, di per sé, giustificava l’accoglimento del ricorso e la cassazione, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.

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