Cybersicurezza: regolamento per stipula dei contratti di appalti di lavori e forniture

Pubblicato il 08 novembre 2022

Viene data attuazione all'articolo 11, comma 4, del Dl n. 82/2021 fornendo la disciplina, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico – cybersicurezza.

Detta disciplina è contenuta nel regolamento sfociato nel Dpcm 1° settembre 2022 n. 166 – G.U. n. 258 del 4 novembre.

Alla base dell’espletamento delle procedure devono esserci comunque i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, correttezza e non discriminazione; in ogni caso, vanno utilizzate modalità idonee ad assicurare la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Cybersicurezza: affidamento dei lavori, servizi, forniture

L'affidamento di lavori, servizi e forniture – si legge nel Dpcm in parola - avviene sulla base del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici dell'Agenzia, salvo che:

Responsabile del procedimento: funzioni

Si prevede che, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture, sia nominato un responsabile unico del procedimento (RUP). Tale figura si occupa delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti d'appalto, che non siano attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti.

Nell’esecuzione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture, il RUP si avvale, se presente, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e sicurezza, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità.

Di costoro il RUP accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni.

Operatori economici

L’articolo 7 del Dpcm n. 166/2022 stabilisce che i contratti di lavori, forniture e servizi sono affidati ad operatori economici che devono rispondere anche a criteri di affidabilità eventualmente individuati nella determina a contrarre, in relazione alla natura, all'oggetto e alla finalità dell'appalto.

Inoltre, devono possedere i seguenti requisiti:

Procedure di scelta del contraente

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere effettuata attraverso le seguenti procedure:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;

b) procedura negoziata previo o senza previo esperimento di gara informale per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro;

c) accordo quadro di lavori, servizi e forniture, di durata massima di nove anni, quando non è possibile l'immediata ed esatta quantificazione dei lavori da eseguire, dei beni da fornire e dei servizi da prestare, ferma restando la predeterminazione della spesa massima complessiva e la facoltà di recesso dell'Agenzia senza che alcun compenso, a nessun titolo, sia dovuto al contraente per le prestazioni non eseguite;

d) dialogo competitivo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

e) partenariato pubblico-privato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Esecuzione delle prestazioni

Il controllo sull'esecuzione delle prestazioni è affidato al RUP e, ove nominati, al direttore dell'esecuzione del contratto e al direttore dei lavori.

Applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (il 15° giorno dopo la pubblicazione in G.U.), nonché alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

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