Da Assonime chiarimenti sull’imposta sostitutiva sui finanziamenti

Pubblicato il 30 maggio 2014 Novità importanti sulla disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, di cui all’articolo 15 e seguenti del Dpr 601/73, sono state apportate dal Dl n. 145/2013, convertito in Legge n. 9/2014.

Assonime, nella circolare n. 17/2014, nel prendere in rassegna le modifiche apportate alla disciplina, offre al riguardo alcuni importanti chiarimenti.

Regime opzionale

La prima novità da evidenziare è che il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (imposta dello 0,25% elevata al 2% per i finanziamenti concessi per l'acquisto di seconde case) è stato reso opzionale. Mentre prima del Dl 145/2013 l’imposta sostitutiva era sempre obbligatoria indipendentemente dal fatto che i tributi ordinari fossero dovuti oppure vi fossero ipotesi di esenzione od esclusione, ora il legislatore, per salvaguardare lo scopo agevolativo dell’imposta sostitutiva, ha reso l’applicazione della stessa opzionale.

Il contribuente, dunque, può applicare l’imposta sostitutiva solo dietro espressa opzione che deve essere manifestata per iscritto nell’atto del finanziamento. A tal punto, Assonime specifica che in assenza di tale manifestazione nell'atto di finanziamento l'opzione non può essere resa successivamente.

Data la natura facoltativa del regime sostitutivo, si è così modificato il citato articolo 15, al fine di precisare che anche l’esenzione dall’imposta di registro e dalle altre imposte indirette per operare deve essere resa subordinata all’esercizio dell’opzione.

Estensione dell’ambito di applicazione del regime

Le modifiche introdotte dal Dl 145/2013, nello specifico dall’articolo 12, hanno ampliato l’ambito di applicazione del regime sostitutivo dei contratti di finanziamento anche alle operazioni di finanziamento strutturate, come per esempio le emissioni di obbligazioni e titoli similari alle obbligazioni (cambiali finanziarie, obbligazioni partecipative, ecc.).

Lo scopo è quello di incentivare il ricorso a strumenti alternativi di debito per il reperimento delle necessarie misure finanziarie, in un momento di ridotte disponibilità da parte dei canali bancari.

Dunque, l’applicazione del regime sostitutivo alle garanzie rilasciate a servizio di operazioni di finanziamento è applicabile anche se si tratta di operazioni di breve termine ed indipendentemente dalla natura del soggetto che le sottoscrive.
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