Da gennaio 2011 riprenderà la riscossione dei tributi in Abruzzo. Possibile la rateazione
Pubblicato il 25 novembre 2010
Il periodo di sospensione concesso ai contribuenti abruzzesi, che vivono nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sta per scadere. Il 20 dicembre prossimo terminerà il periodo di sospensione contributiva e da gennaio 2011 dovranno essere ripresi gli adempimenti tributari e i versamenti da parte di cittadini ed imprese.
A darne notizia, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate datato
23 novembre 2010.
Nel documento si legge che i soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31 gennaio 2011. Il provvedimento indica, quindi, modalità e termini entro cui si dovranno riprendere i normali adempimenti sia a carico dei soggetti per i quali la sospensione è scaduta il 30 giugno 2010 sia per i soggetti i cui termini di sospensione scadono il prossimo 20 dicembre.
Si rende noto, inoltre, che l’importo dei versamenti mensili e trimestrali dell’Iva, i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonché l’importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa agli anni 2008 e 2009 non eseguiti per effetto della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
Stessa dilazione di 120 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi, è prevista per versare l’importo del saldo dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le relative addizionali, il saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive, l’importo delle imposte sostitutive dovuti per i periodi d’imposta 2008 e 2009, nonché l’importo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione.
Il pagamento delle suddette somme dovrà avvenire attraverso i codici previsti per i singoli tributi, con riferimento a ciascun anno di imposta. Se la rata è inferiore a 12 euro, il versamento si effettua al raggiungimento di tale limite minimo.