L'articolo 1, commi da 82 a 101 della Legge di bilancio 2026 disciplina la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’ 1.1.2000 al 31.12.2023. Inoltre, con i commi da 102 a 110 è stata introdotta l'estensione della definizione agevolata ai tributi disciplinati o gestiti da Regioni ed enti locali.
Con la nuova definizione agevolata viene concesso di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
Tale estinzione può essere ottenuta versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Non saranno dovute, invece:
Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi ex L.n.3/2012 nonché per ristrutturazione dei debiti e concordato minore ex D.Lgs.14/2019.
In sintesi, sono dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.
Come anticipato sono oggetto della sanatoria tutti i carichi affidati agli Agenti della riscossione nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2023. A tal fine, il riferimento non è la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, informazione che emerge dalla cartella stessa. La data di consegna del ruolo è, di norma, concomitante o successiva alla data in cui questo è stato reso esecutivo. Difficilmente pare trattarsi di accertamenti esecutivi in quanto, la nuova norma, prevede che la rottamazione riguardi le violazioni rientranti nella liquidazione automatica o al controllo formale. Nel caso di un avviso di addebito INPS derivante da omessi versamenti, è possibile, come prevede l'art. 30 del DL 78/2010, che il carico venga affidato in un momento successivo alla notifica dell'avviso di addebito. L'articolo 1, comma 85 della L. 199/2025, poi, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce ai debitori tutti i dati necessari per individuare i carichi definibili, sia presso gli sportelli territoriali che nell'area riservata del proprio sito istituzionale.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 13-bis del DL n. 193/2016, "la definizione agevolata .. può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato"; in tal caso appare pacifica la possibilità di una rottamazione parziale dei carichi. Benché tale disposizione non sia stata riproposta dalla L. 199/2025, appare possibile l'eventuale definizione parziale, così come per le pregresse rottamazioni.
Pertanto, a titolo esemplificativo:
Tuttavia, non sono definibile solo alcuni debiti contenuti nel ruolo o nell’avviso dell’INPS. Quindi, se il contribuente, per esempio, ha omesso i versamenti relativi a 10 liquidazioni periodiche IVA, non può sanarne solo cinque, in quanto se il ruolo è unico questo non può essere frazionato.
E’ consentito estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per le quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione debiti relativi a precedenti definizioni.
In particolare, si tratta dei:
La definizione agevolata, inoltre, non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all'Agente nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data, oggetto di “rottamazione-quater” ovvero di riammissione alla “rottamazione-quater” (articolo 3-bis del D.L. n.202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
Riguardo la procedura da seguire per la nuova rottamazione, i commi da 85 a 88 della Legge n. 199/2025 specificano che:
Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione prevista nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Il primo effetto della rottamazione riguarda lo stralcio delle sanzioni amministrative; l'articolo 1, comma 82 della L.199/2025, da un lato, sancisce che il debitore fruisce della definizione dei ruoli senza corrispondere le sanzioni comprese in detti carichi, dall'altro, che occorre corrispondere per intero le somme affidate a titolo di capitale. Allo stesso modo, vengono meno le sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali, a condizione che derivino da omessi versamenti e che siano relative a contributi gestiti dall'INPS.
Con la rottamazione non sono dovuti anche gli interessi compresi nei carichi affidati e degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del DPR 602/73. A titolo esemplificativo, sono stralciati per intero gli interessi diversi da quelli di mora come ad esempio:
Gli interessi di mora sono disciplinati dall'art. 30 del DPR 602/73, secondo cui, decorso il termine dell'art. 25 del DPR 602/73 (60 giorni dalla notifica della cartella), "sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Per quanto concerne le modalità di pagamento delle somme dovute, la novella norma consente al debitore di scegliere tra il pagamento:
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1° rata |
31.07.2026 |
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2° rata |
30.09.2026 |
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3° rata |
30.11.2026 |
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dalla 4° alla 51° rata |
31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; |
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dalla 52° alla 54° rata |
31gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 |
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del DPR.n.602/1973, che consentono all'Agenzia Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione è tenuto a comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.
Ai debitori che hanno presentato l’istanza di definizione nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare – e cioè a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si tiene conto esclusivamente degli importi già versati allo stesso titolo. Inoltre, se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti “parziali”, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.
In caso di mancato o di insufficiente versamento:
La definizione agevolata non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.
A seguito della presentazione della definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
Si rammenta che il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC eventualmente rilasciati in attuazione della predetta disposizione sono annullati dagli enti preposti alla verifica. A questo fine, è previsto che l’agente della riscossione comunichi agli enti il regolare versamento delle rate accordate.
Prevista la facoltà per le Regioni e gli Enti locali di introdurre “autonomamente” alcune tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
Ciascuna Regione e ciascun Ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione, analoghe forme di definizione al fine di assicurare il medesimo trattamento tributario.
In generale, la definizione agevolata può riguardare i tributi disciplinati o gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali (ad esempio, IMU, Tari), ad esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali o tributi erariali nonché le entrate di natura patrimoniale. Inoltre, la norma precisa che le leggi e i regolamenti delle Regioni e degli Enti locali sulla definizione agevolata:
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Quadro Normativo |
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- ARTICOLO 1, COMMI 82 - 101 DELLA L. 30.12.2025 N. 199; AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNICATO STAMPA DEL 20 GENNAIO 2026. |
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