Dai legami personali la prova di resistenza

Pubblicato il 04 giugno 2008 I giudici d’ultime cure – sentenza 9856, con data 14 aprile 2008 – richiamano la pronuncia di loro emanazione numero 13803 del 2001, come pure la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata il 12 luglio dello stesso anno (causa C-262-99), per ribadire che la residenza fiscale in due Stati dell'Unione europea di una stessa persona fisica comporta che il riferimento venga fatto alla residenza in cui il contribuente ha stabilito solidi legami personali, intendendo per essi presenza fisica, disponibilità di un’abitazione, luogo in cui la prole frequenta la scuola, luogo di svolgimento della professione, legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy