Dai legami personali la prova di resistenza

Pubblicato il 04 giugno 2008 I giudici d’ultime cure – sentenza 9856, con data 14 aprile 2008 – richiamano la pronuncia di loro emanazione numero 13803 del 2001, come pure la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata il 12 luglio dello stesso anno (causa C-262-99), per ribadire che la residenza fiscale in due Stati dell'Unione europea di una stessa persona fisica comporta che il riferimento venga fatto alla residenza in cui il contribuente ha stabilito solidi legami personali, intendendo per essi presenza fisica, disponibilità di un’abitazione, luogo in cui la prole frequenta la scuola, luogo di svolgimento della professione, legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali.
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