Dai reati scatta la segnalazione

Pubblicato il 27 giugno 2006

Prosegue l’analisi del provvedimento 24 febbraio 2006 - nella parte relativa ai Professionisti - così come è stato integrato dall’Uic in data 21 giugno 2006. Al punto 21 del chiarimento, l’Ufficio italiano cambi risolve in senso positivo il quesito circa la sussistenza dell’obbligo, richiamando i reati degli articoli 2, 3, del decreto legislativo 74/2000. In ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o di altri artifici e dichiarazione infedele, l’Uic si limita a dire che il professionista deve aver maturato il sospetto che il denaro e le altre utilità oggetto dell’operazione richiesta dal cliente “possano provenire dai delitti di cui agli articoli 648-bis e ter” del Codice penale. Rimangono irrisolti però due problemi, di cui il primo fa riferimento al denaro “proveniente” da delitto fiscale che rappresenta un puro “risparmio di imposta” senza ingresso di “denaro nuovo” e non si considera, invece, il denaro proveniente dall’emissione di fattura falsa (art. 74/2000) che è quello che tipicamente dà luogo all’emissione di denaro nuovo. In secondo luogo, l’articolo 648-ter presuppone che chi impiega il denaro non abbia concorso nel reato-base, ossia in quello che ha procurato il denaro stesso. In tal caso, l’obbligo di segnalazione scatterebbe solo nell'ipotesi in cui il cliente del consulente avesse commesso egli stesso il reato fiscale.  

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