Dal 1° aprile le denunce relative ai rapporti di lavoro domestico solo via Internet

Pubblicato il 21 marzo 2011 Dal prossimo 1° aprile 2011, tutti gli adempimenti inerenti il rapporto di lavoro domestico, tra il datore di lavoro e l’Inps, dovranno essere effettuati online tramite Internet o contact center, direttamente da parte delle famiglie interessate oppure tramite intermediari abilitati.

L’obbligo riguarda le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro di colf o badanti (denunce obbligatorie).

Anche il pagamento dei contributi domestici dovrà essere effettuato tramite Internet (circuito “Reti Amiche”), contact center oppure con i nuovi i bollettini Mav e non più con i bollettini di c/c postale. Qualunque sia la modalità prescelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l'importo complessivo per il trimestre in scadenza, già precalcolato in base ai dati comunicati all'assunzione o successivamente variati con l'apposita comunicazione.

Con la cessazione del rapporto di lavoro domestico, oltre a doversi effettuare online la comunicazione obbligatoria di cessazione, si dovranno versare anche i contributi relativi alle ferie maturate ma non fruite e quelli per il preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, tenendo comunque conto delle settimane che vanno retribuite e contribuite, anche se non corrispondono all'attività lavorativa. In caso di ritardo nel pagamento, il datore di lavoro sarà soggetto alle sanzioni Inps.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2011 è scattato l'adeguamento al costo della vita di tutti i livelli retributivi minimi previsti per i domestici dal contratto collettivo di lavoro. Di conseguenza, quest’anno anche se di poco, sono aumentate le retribuzioni e i contributi da versare all'Inps. Come ricordato dallo stesso Ente previdenziale nella circolare n. 23/2011, dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico (le famiglie) che non sono soggetti al contributo Cuaf (cassa unica assegni familiari) è aumentata di 0,22 punti percentuali, raggiungendo l'aliquota contributiva al Fpld degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275%. Di conseguenza, per esempio, per una colf con paga oraria di 8,50 euro si dovranno pagare tre centesimi in più all'ora di contributi previdenziali.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contrassegno assicurativo: stop alle multe dopo la dematerializzazione

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: lavoro, salari e contrattazione collettiva

20/10/2025

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy