Dal 1° luglio locazioni e compravendite corredate dei dati catastali

Pubblicato il 29 giugno 2010
Ai sensi delle recenti prescrizioni dettate dal Decreto legge n. 78 del 2010, a partire dal 1° luglio le richieste di registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili dovranno essere corredate dall'indicazione dei dati catastali a pena di pesanti sanzioni. In particolare, in caso di mancata o errata indicazione dei dati, le parti saranno sanzionate con una multa quantificata nell'importo tra il 120 ed il 240% dell'imposta di registro. 

Per adempiere a tale incombente, l'Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la richiesta di registrazione dei contratti, il cosiddetto modello 69, elaborando, altresì, un nuovo modello “Cdc” (acronimo di comunicazione dati catastali) che avrà ad oggetto l'indicazione dei dati catastali degli immobili nei casi di cessione, risoluzione o proroga di un contratto di locazione. Contestualmente, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la registrazione in via telematica dei contratti di locazione e affitto nonché quelle per il pagamento delle imposte e per comunicazione delle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione; il modello Cdc, in attesa che vebnga attivata la relativa procedura telematica, sarà utilizzato solo in forma cartacea. 

Intanto, in attesa dell'entrata a regime delle nuove prescrizioni anche in materia di redazione di contratti di compravendita, il Consiglio nazionale del notariato ha diffuso una circolare contenente alcune prime istruzioni operative. Nel dettaglio, viene chiarito come nell'adempiere al proprio compito di individuazione degli intestatari e di verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, il notaio che rilevi una non corrispondenza tra i due registri a causa della mancata volturazione del titolo di acquisto del dante causa, debba pretendere che venga effettuato un aggiornamento prima di procedere al rogito. Tuttavia – spiegano i notai - vi possono anche essere dei casi in cui la non conformità sia "fisiologica" e tale da non impedire la stipula, come ad esempio l'ipotesi della mancata volturazione per il fatto che pendono i termini per procedere agli adempimenti; il caso dell'acquisto per il quale è irrilevante la pubblicità immobiliare e che prescinda dalla precedente titolarità (ad esempio l'acquisto per usucapione non accertato giudizialmente); l'ipotesi in cui la non conformità tra i registri è provocata dall'applicazione di regole che abbiano come effetto è proprio quello di produrre la difformità (ad esempio l'acquisto effettuato in comunione dei beni da un solo coniuge). 

Per il Notariato, le nuove prescrizioni rilevano anche per gli atti costitutivi dei diritti reali di garanzia e di servitù; per contro, non si applicano a terreni, fabbricati al grezzo o in corso di costruzione, fabbricati diroccati e fabbricati rurali per i quali ricorrono i requisiti di ruralità né alle parti comuni condominiali.
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