Dal 1° settembre nuovi presidi per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Pubblicato il 09 aprile 2011 Il provvedimento 10 marzo 2011, firmato dalla Banca d’Italia e recante “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” è stato ospitato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 81 dell’8 aprile 2011.

Il documento è stato emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, d’intesa anche con le altre autorità di vigilanza: Consob e Isvap.

Finalità del provvedimento è quella di conseguire la piena efficacia della regolamentazione antiriciclaggio, attraverso il rispetto di specifici obblighi di adeguata verifica del cliente e di registrazione delle operazioni sospette, che costituiscono una grave minaccia per l’economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle operazioni sospette. In particolare, la normativa poggia su un sistema di obblighi, rivolti ad un’ampia platea di destinatari (intermediari finanziari, imprese non finanziarie e professionisti), ispirati ai seguenti tre obiettivi:

- adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni (customer due diligence);
- registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto;
- segnalazione delle operazioni sospette.

Soprattutto quest’ultimo punto costituisce il nodo centrale della normativa antiriciclaggio: i soggetti destinatari della disciplina sono tenuti ad inoltrare una segnalazione alla UIF “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Con il nuovo documento sono coinvolti  direttamente nell’azione di contrasto all’attività di riciclaggio le banche e le società di intermediazione mobiliare, le Sicav, le Sgr, le Poste, la cassa depositi e prestiti,e società fiduciarie e gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del Tub e tutti coloro che svolgono azioni di money transfer.

Bankitalia specifica che le disposizioni previste nel regolamento “vanno applicate secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l’articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell’attività svolta”. Le stesse entreranno in vigore dal 1° settembre 2011.
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