Dal 22 maggio attivo un applicativo per la trasmissione dei dati sulla sicurezza sul lavoro

Pubblicato il 16 maggio 2013 Il ministero del Lavoro, con una specifica nota del 13 maggio 2013, informa che è stata creata una procedura telematica ad hoc che i medici competenti, tenuti alla trasmissione dei dati inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno utilizzare.

È stata, infatti, attivata una fase di collaborazione tra Ministero, Inail, organizzazioni scientifiche più rappresentative, Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale e Associazione Nazionale Medici d’Azienda proprio al fine di favorire gli adempimenti di raccolta e trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

A tal fine, l'Inail ha predisposto un apposito applicativo web, così da rendere le operazioni d'inserimento dei dati previsti dall'allegato II del D.M. 9 luglio 2012 e la loro trasmissione il più possibile semplificate e standardizzate, anche attraverso l'automatizzazione di diversi campi di inserimento.

Nella nota ministeriale si precisa che tale procedura sarà resa disponibile ai medici dal 22 maggio 2013. Inoltre, si ricorda che al 30 giugno è fissato il termine per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all'anno 2012. Tale data non è più vincolante. Partendo la nuova fase di sperimentazione del sistema e tenendo conto delle possibili difficoltà a cui si potrà andare incontro, il Ministero annuncia che è sospesa la sanzione per inadempimento prevista all'articolo 58, comma 1, lettera e del T.u. sicurezza. Dunque, non verrà applicata la sanzione da 1.000 a 4.000 euro ai medici che non invieranno online i dati sanitari rilevanti per la sicurezza sul lavoro al SSN relativi all’anno 2012, entro il termine indicato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy