Dal Fisco nuove regole per lo stralcio del saldo Irap 2019

Pubblicato il 08 ottobre 2020

Per lo “stralcio” dell’Irap arrivano importanti chiarimenti dalla circolare 25/E. Come noto, la norma dell’articolo 24 del D.L. n.34/2020 stabilisce che - per una specifica platea di soggetti - non è dovuto il versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti con periodo d’imposta “solare”) e della prima rata dell’acconto Irap dovuto per periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti con periodo d’imposta “solare”). Sul piano soggettivo, viene precisato che - in assenza di una espressa esclusione normativa – la disciplina di cui al citato articolo 24 si rende applicabile anche agli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.

Sul piano operativo, invece, oltre ad opportune indicazioni circa le modalità di compilazione del quadro degli aiuti di stato (sezione XVIII del quadro IS) del modello Irap 2020, vengo forniti importanti chiarimenti sul trattamento dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione. Nello specifico, viene precisato che l’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere “recuperata” con la dichiarazione IRAP 2020 ed utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d’imposta (compensazione, rimborso o riporto all’anno successivo). A tal fine, occorre compilare la sezione II del quadro IR secondo le regole ordinarie avendo cura di riportare nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» la quota dell’eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto per effetto dell’articolo 24 del D.L. n. 34/2020. Resta fermo che l’eccedenza IRAP 2018 sarà, invece, utilizzabile a riduzione dell’eventuale quota del saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal paragrafo 3.1. del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato.

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