Dal mantenimento vanno decurtate le spese per gli spostamenti della coppia a distanza

Pubblicato il 03 gennaio 2014 La Cassazione, con la sentenza n. 13 del 2 gennaio 2014, ha respinto il ricorso promosso da una donna contro la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso, nell'ambito del procedimento di separazione dal marito, l'addebito a carico di quest'ultimo che l'aveva tradita dopo che lei si era rifiutata di trasferirsi in altra città.

Respinta anche la richiesta di ottenere un assegno di mantenimento maggiore sulla scorta della considerazione secondo cui dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dovevano essere decurtate le spese sostenute per gli spostamenti della coppia “a distanza”.
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