Dal mantenimento vanno decurtate le spese per gli spostamenti della coppia a distanza

Pubblicato il 03 gennaio 2014 La Cassazione, con la sentenza n. 13 del 2 gennaio 2014, ha respinto il ricorso promosso da una donna contro la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso, nell'ambito del procedimento di separazione dal marito, l'addebito a carico di quest'ultimo che l'aveva tradita dopo che lei si era rifiutata di trasferirsi in altra città.

Respinta anche la richiesta di ottenere un assegno di mantenimento maggiore sulla scorta della considerazione secondo cui dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dovevano essere decurtate le spese sostenute per gli spostamenti della coppia “a distanza”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy