Dalla conversione del Sostegni-bis, spazio a novità e conferme

Pubblicato il 29 luglio 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.176 del 24 luglio 2021) della Legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021 è stato dato il via libero definitivo alle disposizioni previste dal decreto “Sostegni-bis” (D.L.n.73/2021). Molte le novità apportate in sede parlamentare rispetto alla stesura originaria del decreto. Si propone, di seguito, una sintesi delle più interessati misure fiscali previste dalla disposizione. 

Credito d’imposta rimanenze di magazzino nel settore tessile e della moda

Confermata la proroga al 2021 del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino rivolto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). La norma originaria (articolo 48-bis del D.L. 34/2020), lo si ricorda, stabiliva la concessione di un credito d’imposta - da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo - nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.

Con la nuova disposizione - al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica - la misura agevolativa è stata estesa al “periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021”, con le conseguenti modifiche alla norma originaria (in particolare, l’autorizzazione di spesa per il 2021 passa da 45 a 95 milioni e viene aggiunta una autorizzazione di spesa relativa al 2022 per 150 milioni). In particolare, il credito d'imposta:

Per quanto riguarda il metodo ed i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio, resta fermo che questi devono essere “omogenei” rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d'imposta considerati ai fini della media. Ulteriore novità concerne l’istanza per l’ottenimento del beneficio. Sarà necessario presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (adempimento non previsto nella versione originaria). In particolare, l’Agenzia dovrà stabilire con un provvedimento ad hoc le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della comunicazione. Inoltre, viene affidato ad un decreto del Mise il compito di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

Interventi per il settore sportivo

Viene confermato che il credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo di cui all’articolo 81 del D.L. n.104/2020 è applicabile anche alle spese sostenute durante l'anno 2021 relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Si tratta, lo si ricorda, di un credito d’imposta – destinato a  imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. 

Il contributo è concesso nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Si rammenta che l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo l'applicazione degli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.  1408/2013 relativo l’applicazione degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 relativo l’applicazione degli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Ristoro per società ed associazioni sportive 

Con i commi 3 e 4 dell'articolo 10 del decreto convertito sono disciplinati l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo - con una dotazione di 86 milioni di  euro (nel testo originario la dotazione era di 56 milioni) - destinato al riconoscimento di  un contributo a  fondo perduto quale  “ristoro” delle spese sostenute per la sanificazione e prevenzione (integrazione operata in sede di conversione) nonché  per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da covid-19 da parte di:

Con il comma 4, si demanda ad un apposito D.P.C.M. (da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, nonché l'individuazione dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, delle procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.

Note di variazione Iva

Confermato l’articolo 18 del “Sostegni-bis” che incide sull’impianto dell’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 riguardante l’emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto). In primo luogo, viene stabilito che il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere la nota di credito, in caso di mancato pagamento del corrispettivo (in tutto o in parte) da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale. Conseguentemente, il momento di emissione della nota di credito è individuato:

Resta fermo che il diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare. Così, l’infruttuosità della procedura concorsuale resta “condizione” indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali.

Nel caso in cui il corrispettivo venga pagato “successivamente” alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell’imposta in aumento. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione della variazione, ha il diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Con una norma di coordinamento viene, altresì, previsto che nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti (di cui, rispettivamente agli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. IVA).

Sul piano temporale, si fa presente che le suddette novità si applicano solo alle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Viene confermato il riconoscimento del credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI (che sotto certi aspetti ripercorre quello previsto lo scorso anno) limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. Beneficiari dell’incentivo sono:

A detti soggetti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% (nel 2020, la misura era del 60%) delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. La finalità dell’intervento, come indicato nella norma, è quella di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. La norma, poi, elenca le tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale. In particolare, sono ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per:

L’agevolazione è utilizzabile in compensazione mediante F24 ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. A tal fine, la norma chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020 e a 2 milioni di euro per l’anno 2021), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stati recentemente definiti nell’ambito del provvedimento n. 191910/E del 15.7.2021. La comunicazione delle spese ammissibili deve essere presentata dal 4.10.2021 al 4.11.2021.

Riscossione, la sospensione arriva al 31 agosto

Riprendendo il contenuto dell’articolo 1 del D.L.99/2021 viene differita al 31 agosto 2021 (rispetto all’originario 30 giugno) la “sospensione” delle attività dell'Agente della Riscossione.

Pagamento cartelle, avvisi addebiti

Slitta al 31 agosto 2021 il termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Restano, così, congelate fino al prossimo 31 agosto l’ingente quantità di cartelle che si sono cumulate a partire dal primo lockdown. Tenuto conto del persistere dell’emergenza epidemiologica e dei relativi effetti socio-economici, con l’ormai consueta modifica del comma 1 dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 viene, ancora una volta, differito il termine di sospensione dei versamenti “derivanti”:

scaduti” a partire dall’ 8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza o sede operativa - nel caso di soggetti “diversi” dalle persone fisiche il riferimento è alla sede legale o operativa - nel territorio dei comuni della cd. “zona rossa” individuati nell'allegato 1 al DPCM  1° marzo 2020).

Il versamento del dovuto deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021. Resta ferma la possibilità di chiedere la dilazione di pagamento prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’articolo 13-decies del D.L.n.137/2020. Sul punto, nelle FAQ dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione viene ribadito che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una “rateizzazione”. In particolare, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, si dovrebbe presentare la domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30 settembre 2021.

Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

La variazione del termine non dovrebbe avere particolari effetti sugli gli avvisi di accertamento “esecutivi” (articolo 29 del D.L. n. 78/2010). Per questi, restano ferme le indicazioni già fornite nell’ambito della circolare 5/E/2020. Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo “esecutivo” e, passati ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento all’agente della riscossione. Conseguentemente, la sospensione è applicabile anche agli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione. Inoltre, il differimento al 31 agosto dovrebbe riguardare anche il blocco delle misure cautelari e esecutive. L’Agenzia, infatti, non dovrebbe attivare - durante il periodo di sospensione - alcuna nuova procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento).

La dilazione dei ruoli

In generale, dal momento della ricezione di una cartella di pagamento il contribuente può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui occorre effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo di 72 rate ovvero 120 se sussistono i presupposti per la cd. "dilazione straordinaria" (art. 19 del DPR 602/73). Tuttavia – stando al D.L. 137/2020 - per le richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” finanziaria deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’articolo 19, comma 1 del DPR n. 602/1973). In merito alle dilazioni decadute all’8 marzo 2020, il debitore può richiedere nuova rateazione presentando la richiesta entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate insolute alla data di relativa presentazione. Anche in questo caso, la decadenza si realizza con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5 rate), anche non consecutive.

Sospensione attività di notifica

Sospese fino al 31 agosto 2021 anche le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni

Differito al 31 agosto 2021 anche il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Sono, quindi, sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati - prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) -  su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Sospensione compensazione tra crediti d'imposta e debiti a ruolo

Viene differita al 31 agosto anche la procedura di compensazione dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 28-ter del DPR 602/1973. Detta norma lo si ricorda, prevede una procedura di compensazione volontaria tra debiti iscritti a ruolo e crediti d'imposta cui i contribuenti risultino beneficiari.

In pratica, in sede di erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle Entrate verifica se il contribuente risulta iscritto a ruolo, inviando ad Agenzia delle Entrate-Riscossione un elenco con i nominativi dei beneficiari dei rimborsi. Ove il debitore risulti iscritto a ruolo, vengono sospese le azioni di recupero e notificata, ad opera dell'esattore, una proposta di compensazione, che il contribuente è libero di valutare. Per effetto della modifica normativa, fino al prossimo 31 agosto 2021 non opera la procedura su indicata.

Pagamenti delle PA superiori a 5.000 euro

Sospensione dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. “zona rossa”) al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro. 

Pertanto, i controlli effettuati dalle PA e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso al pagamento di un importo superiore a 5.000 euro - consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento - restano privi di qualunque effetto ed i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020, se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento. Per le somme oggetto di tali verifiche, le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica possono, quindi, procedere senza indugio al pagamento in favore del beneficiario.                                                                                                      

Nuovi termini per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Inserita, in extremis, la modifica dei termini per il versamento delle rate per la  definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. In sede di conversione, infatti, si posticipano ulteriormente le rate della rottamazione-ter nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti scaduti nel corso del 2020 e del 2021. In particolare, per la rottamazione-ter – “è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente”- il versamento delle 4 rate in scadenza nel 2020 deve essere effettuato entro le seguenti date:

Per il “saldo e stralcio”, le due rate in scadenza nel 2020 potranno essere versate entro le seguenti date:

Infine, resta ferma al 30 novembre 2021 il termine ultimo per il versamento delle rate in scadenza nel 2021 (ossia in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021).

Si rammenta che per il pagamento entro i suddetti nuovi termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Le novità per il cashback

Riprendendo il contenuto dell’articolo 1 del D.L.99/2021, si ripropongono le disposizioni riguardanti la sospensione del cd. “cashback”. Il meccanismo, come noto, è stato sospeso dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, mentre resta confermato per il primo semestre del 2022. Stante la norma dell’articolo 6, comma 2, lett. b), del decreto MEF n. 156/2020, il cashback doveva essere computato con riferimento ai seguenti periodi:

  1. 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
  2. 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
  3. 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Tuttavia, per effetto della norma in esame, il periodo sub b) viene ora “congelato”, mentre l’operazione ritorna pienamente operativa a partire dal 01.01.2022. Si rammenta che accedono al “rimborso” esclusivamente gli aderenti al programma che hanno effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.

Ciò detto - fermo restando il rimborso speciale di 1.500 euro (cd. supercashback) destinato ai primi 100.000 soggetti che, in ciascuno dei periodi previsti dalla norma, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici - con le modifiche apportate all’articolo 8 del D.M. 156/2020 si allungano i tempi entro cui ottenere le somme previste. Viene, infatti, stabilito che i rimborsi (sia quelli relativi sia al cashback che al supercashback) saranno erogati rispettivamente entro:

sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine.

Ulteriore novità riguarda il termine per proporre “reclamo”. Nella norma originaria veniva stabilito che avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo “sperimentale” era possibile presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento previsto. Ora, per effetto della riformulazione dell’articolo 10 del DM 156/2020, per i periodi del 2021 e 2022, è possibile presentare reclamo avverso la mancata/inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal 15° giorno successivo al termine dei periodi di cui all’articolo 6, comma 2, lett. a) e c), ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022. Consap decide il reclamo sulla base del quadro   normativo e regolamentare che disciplina il programma entro 30 giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.

Da ultimo, va evidenziato che i rimborsi previsti saranno erogati nei limiti delle risorse stanziate. Con l’inserimento del comma 3-bis all’art. 11 del decreto MEF, infatti, viene previsto che l'attribuzione del rimborso avviene nei limiti dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno dei semestri. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. Va detto, infine, che la misura di sospensione del programma cashback e super-cashback nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Crediti d'imposta per pagamenti elettronici

Riprendendo il contenuto dell’articolo 1 del D.L. 99/2021 sono state inserite, in sede di conversione, alcune disposizioni riguardanti crediti d'imposta agganciati all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Le misure sono sostanzialmente due: da una parte, si incrementa (dal 30% al 100%) l’attuale credito d’imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni con carte di credito, debito o prepagate e, dall’altra, viene previsto un “nuovo” credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

In merito al primo incentivo (credito d'imposta per le commissioni su pagamenti elettronici), la nuova disposizione incide sull’articolo 22 del D.L. n.124/2019. In particolare, con il nuovo comma 1-ter (inserito nel corpo dell’art. 22 del DL 124/2019) viene stabilito che il credito d’imposta è determinato sul 100% (in luogo del 30%) delle commissioni maturate nel periodo 1° luglio  2021 - 30 giugno 2022, nel  caso  in  cui gli  esercenti  attività  d’ impresa,  arte  o   professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei  confronti di consumatori finali, adottino strumenti  di  pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (articolo 2, comma 3 del Dlgs 127/2015) ovvero  sistemi “evoluti” di incasso attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico (articolo 2, comma 5-bis del Dlgs 127/2015). 

In merito al secondo incentivo (credito d'imposta per l'acquisto o il noleggio di POS), la norma prevede l’inserimento del nuovo articolo 22-bis nel corpo dell’art. 22 del DL 124/2019. Trattasi di un credito d’imposta connesso all’acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. Detto credito d’imposta riguarda gli esercenti attività d’ impresa, arte o professioni che:

Detto beneficio è “parametrato” al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti ivi incluse le spese di convenzionamento ovvero quelle sostenute per il collegamento tecnico degli strumenti. La misura del credito d’imposta è, tuttavia, diversificata in relazione alla tipologia di strumento tracciabile. Sul piano operativo, infatti, nel caso di strumenti di incasso in moneta elettronica collegati al registratore telematico, il credito d’imposta spetta - nel limite massimo per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

Ricavi/compensi periodo d'imposta precedente

Misura

ammontare non superiore a 200.000 euro

70%

ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro

40%

ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

10%

Ai medesimi soggetti che, nel corso del 2022 (1° gennaio -31 dicembre), acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti “evoluti” di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, spetta un credito d’imposta - nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro - nelle seguenti misure:

Ricavi/compensi periodo d'imposta precedente

Misura

ammontare non superiore a 200.000 euro

100%

ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro

70%

ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

40%

Entrambe le tipologie di crediti d’imposta, in base alla novella norma:

Sarà un apposito decreto dell’Agenza delle Entrate (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) a stabilire le caratteristiche tecniche da rispettare.

Credito d'imposta formazione professionale di alto livello 

Previsto un nuovo credito d’imposta destinato alle imprese che sostengono spese per attività di formazione  professionale di alto livello dei propri dipendenti, in particolare in ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze tecnologiche.

Destinatarie del beneficio sono tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano) che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ossia 2021 per i soggetti con periodo d’imposta "solari").

In particolare, la norma prevede che sono ammissibili al credito d’imposta le spese:

II credito d'imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ancora, sul piano operativo si segnala che il credito d’imposta:

Inoltre, non si applicano i vigenti limiti alla compensazione, in particolare: a) il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007); b) il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000). Con un apposito decreto del Mise, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite le disposizioni di attuazione della norma, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Credito d'imposta per l'acquisizione di competenze manageriali 

Sostituendo l'articolo 1, comma 536 della L. 178/2020, la norma del “Sostegni-bis” modifica alcune caratteristiche dell'agevolazione prevista dalla “legge di bilancio 2021”, diretta a sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo. Si rammenta che i commi da 536 a 539 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 prevedono un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio e iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’ acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata e da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Per effetto delle modifiche apportate, il contributo è ora diretto alle imprese (in luogo dei soggetti pubblici o privati previsti) ed è riconosciuto, sotto forma di credito di imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione):

 dell'importo delle donazioni effettuate, fino all'importo massimo di 100.000 euro. Per le disposizioni attuative della misura, la norma rimanda ad un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.

 

Ulteriori novità e conferme

Contributi per i settori del wedding

 

 

 

 

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica, alle  imprese  operanti  nei  settori  del wedding,  dell'intrattenimento,  dell' organizzazione  di   feste   e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Sarà un apposito decreto dl Mise, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione, a stabilire i  criteri  e  le modalità di applicazione della nuova disposizione,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del limite di  spesa. L'efficacia della disposizione è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione   della Commissione UE.

Proroga dei versamenti

 

 Per i soggetti che esercitano attività economiche per le  quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e  che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,  Irap e Iva  che scadono dal 30 giugno al 31 agosto  2021,  in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,  del  DPR 435/2001 sono prorogati al 15 settembre  senza alcuna maggiorazione. Dette disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano cause di  esclusione  dall'applicazione  degli   Isa, compresi quelli che  adottano  il regime dei cd. minimi ed il regime forfetario nonché i soggetti che partecipano a società,  associazioni  e imprese di cui agli articoli 5, 115 e 116 del  Tuir. Sono, invece, esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

Limite annuo  crediti

Modificando l'articolo 34, co. 1 della L. n.388/2000 in materia di compensazione - che prevede che un limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale - per il solo anno 2021, il limite da 700 mila euro viene portato a 2 milione di euro (per il 2020, il limite era 1 milione di euro). Il nuovo limite di "assorbe" anche quello il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Fondo industria conciaria

 

 

Sono state previste specifiche misure a sostegno dell’industria conciaria, gravemente danneggiata dall’emergenza epidemiologica da covid-19 nonché per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario.

 In primis, nello stato di previsione del Mise è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Le risorse del fondo sono destinate ai distretti del settore conciario presenti  nel  territorio  nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei  soggetti già beneficiari del contributo a favore del settore tessile di cui all'articolo 1, comma 157 della L. 178/2020. E’, tuttavia, demandato ad un apposito decreto del Mise (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa. La concessione delle risorse del Fondo ha luogo nel rispetto delle misure per gli aiuto di Stato.

Rifinanziata la Nuova sabatini

 

Recependo il contenuto dell'articolo 5 del D.L. n.99/2021, viene disposto il rifinanziamento della "Nuova Sabatini". Con il DM 2.7.2021 è già stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande. La norma dispone, in particolare, che - al fine di accelerare l'erogazione delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI - il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata almeno la prima quota di contributo, può erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Bonus alberghi

Modificando l'articolo 79 del D.L. 104/2020, viene prorogato al 2022 (per i soggetti con periodo d’imposta "solare") il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui all'art. 10 del D.L. n.83/2014 previsto nella misura del 65%.

Incentivi per le società benefit

Prorogato al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021) il credito d’imposta (pari al 50%) per le società benefit di cui all’articolo 38-ter del D.L. 34/2020.

Viene, altresì, disposto che rientrano tra i costi agevolabili anche quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit. L’importo massimo del bonus utilizzabile in compensazione è 10.000 euro per ciascun contribuente.

credito d'imposta beni strumentali

Con l’introduzione del “comma 1059-bis” all'articolo 1 della L. 178/2020 viene confermata la possibilità di utilizzare (in compensazione mediante F24) il credito d'imposta in un'unica quota annuale, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi “non inferiori” (pari o superiore) a 5 milioni di euro a condizione che:

  • si tratti di investimenti in beni strumentali materiali "ordinari";
  • gli investimenti siano effettuati nel periodo 16.11.2020 -31.12.2021.

Incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti

Prevista l’estensione al 2021 dei regimi speciali di favore per l’acquisto di autoveicoli, veicoli commerciali e veicoli speciali previsti dalla legge di bilancio 2021. In particolare, è prevista la proroga al 31.12.2021:

  • del regime di favore previsto dalla legge di bilancio 2021 (art.1, co. 654 della L.178/2020) per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (cat.M1) con prezzo di listino inferiore a 40 mila euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011;
  • del regime di favore previsto dall’art.1, co. 657 della L.178/2020 per l’acquisto di veicoli commerciali (cat.N1) e veicoli speciali (cat.M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell'alimentazione e dell'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

Viene stabilito, altresì, il rifinanziamento con 350 milioni di euro del fondo di cui all’art. 1041 della L 145/2018 originariamente destinato a finanziare l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

 

Quadro Normativo

D.L. N. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021 PUBBLICATA IN GU N.176 DEL 24 LUGLIO 2021

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