Dalla conversione del Sostegni-ter nuove misure per le imprese

Pubblicato il 31 marzo 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 73 del 28 marzo 2022) della Legge di conversione del decreto cd. “Sostegni-ter” (D.L.n.4/2022) viene dato il via libera definitivo ad importanti misure a sostegno delle imprese. In sede di conversione, in particolare, il legislatore ha introdotto diversi correttivi alla norma originaria, ma anche confermato alcune importanti disposizioni. Tra i diversi interventi si osserva, in primo luogo, che vengono confermati sia il beneficio a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati “chiusi” a causa dell’emergenza sanitaria sia il contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio. Confermato anche il bonus per le imprese del settore del tessile, della moda e accessori; per effetto delle modifiche il beneficio sarà ora accessibile anche alle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71 e 47.72.

Allargato, poi, il periodo di validità del bonus termale. Nello specifico, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del D.L. n.104/2020 convertito, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro il 30 giugno 2022 (in luogo del precedente 31 marzo 2022). Ulteriori novità hanno riguardato la proroga al 23 maggio 2022 del termine di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, la “rimodulazione” dei termini per la rottamazione ter ed il saldo e stralcio nonché un regime di neutralità civilistica in caso di revoca di una rivalutazione fiscale. In particolare, viene introdotto il comma 624-bis alla legge di bilancio 2022 che consente - ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione già effettuata - di rendere l'operazione “neutrale” dal punto di vista civilistico quale conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale.

Di particolare interesse, poi, la proroga al 29 aprile 2022 del termine entro cui  procedere all’invio della comunicazione relativa l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura delle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, così come le nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni dei bonus edilizi in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti.

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