Dalla scelta della difesa personale non può derivare la compensazione delle spese

Pubblicato il 07 agosto 2009
Con la sentenza n. 9902 del 27 aprile scorso, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui il Giudice di pace di Roma, in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale che si era concluso favorevolmente per il ricorrente, aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della gratuità del giudizio e del fatto che, per detto procedimento, l'uomo non aveva necessitato del patrocinio di un legale. Secondo i giudici di legittimità, il Giudice di Pace non aveva fatto “buon governo” dei principi vigenti materia di regolamentazione delle spese in quanto aveva posto a carico del ricorrente in opposizione “la scelta di essersi dotato di un difensore professionale piuttosto che di aver proposto la sua domanda di persona con ciò affermando un principio del tutto estraneo all'attuale ordinamento processuale, che consente, soltanto in via facoltativa, la difesa personale, restando normalmente percorribile la strada del patrocinio legale”. Inoltre, continua la Corte, la gratuità delle spese in ordine all'esenzione di tasse e imposte non riguardava le spese sostenute per la difesa tecnica.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ferie non godute: sì a monetizzazione anche con licenziamento in tronco

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy