Danni causati da cani randagi. Responsabili Comune e ASL

Pubblicato il 11 settembre 2019

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi è dell'ente o degli enti cui è attribuito dalla legge il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.

Non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina.

Lo ha ricordato la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 22522 del 10 settembre 2019, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una ASL campana contro la decisione dei giudici di merito che l’avevano condannata, in solido con il Comune, a risarcire un automobilista per i danni derivati da un sinistro avvenuto a causa di un cane randagio sulla strada.

Nella specie, i giudici di Piazza Cavour hanno riscontrato che la ASL fosse il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.

ASL competente nella prevenzione al randagismo ha legittimazione passiva

Da ciò discendeva l'inammissibilità dei motivi del ricorso volti a censurare la sentenza per non aver escluso la legittimazione passiva della ASL medesima.

Nel testo della pronuncia, viene ricordato come la giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo alla legge della Regione Campania, avesse confermato il quadro normativo indicato, affermando, in generale, la responsabilità solidale del Comune con la ASL di competenza o in alcuni casi, addirittura la sola competenza dei servizi veterinari della ASL.

Ad ogni modo, anche a prescindere dal caso specifico della regione Campania, la cui legislazione era tuttavia vincolante nel caso di specie, il principio generale affermato dalla giurisprudenza, al quale la Cassazione ha sottolineato di voler dare pienamente continuità, è, come detto, quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell'ente o negli enti cui è attribuito dalla legge il dovere di prevenire il pericolo.

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