Danni esistenziali se il “promo” disturba la partita

Pubblicato il 04 settembre 2008

Con una sentenza della Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 21934/2008), è stato riconosciuto il danno esistenziale ad un tifoso per i ripetuti “promo”, riferiti ad  una rivista sportiva, trasmessi in tv durante le semifinali di Champions League. Le Sezioni Unite hanno ravvisato l'illiceità dei messaggi promozionali in questione, in quanto in contrasto con la normativa vigente (legge 249/97) ed hanno respinto, altresì, l'eccezione sollevata dalla società di produzione tv di conflitto di giurisdizione con il garante della concorrenza (Agcom) poichè, quale autorità amministrativa, non può decidere in materia di danno esistenziale. Con la sentenza, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione del Giudice di Pace il quale, con una pronuncia equitativa, aveva riconosciuto al tifoso 100 euro di risarcimento per la lesione del diritto alla tranquillità esistenziale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy