Danno all'immagine della Pa solo in caso di illecito penale

Pubblicato il 06 aprile 2010
La Corte dei conti, Sezione del Veneto, con sentenza n. 132 del 1° marzo 2010, ha dichiarato estinto un procedimento avviato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per chiedere il risarcimento del danno all'immagine nei confronti di una professoressa appartenente al personale educativo di un Convitto di Padova la quale, nel periodo in cui insegnava, aveva svolto, senza essere stata autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza, attività professionale quale medico odontoiatra. Di tale fatto era venuta a conoscenza la stampa locale la quale non aveva tardato a divulgare la notizia.

Nel corso del giudizio, tuttavia, il Pm contabile aveva rinunciato alle domande nei confronti della convenuta e ciò in quanto aveva rilevato che, ai sensi di quanto statuito all'articolo 7 della Legge 27 marzo 2001 n. 97, l’azione per il risarcimento del danno all’immagine può essere esperita dalla Pubblica Amministrazione, su iniziativa del Pm contabile, nelle sole ipotesi in cui la condotta del pubblico dipendente, causativa del danno all’immagine, concreti anche un illecito penale. Illecito che non si era configurato nel caso in esame.
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