Danno all'immagine della Pa solo in caso di illecito penale

Pubblicato il 06 aprile 2010
La Corte dei conti, Sezione del Veneto, con sentenza n. 132 del 1° marzo 2010, ha dichiarato estinto un procedimento avviato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per chiedere il risarcimento del danno all'immagine nei confronti di una professoressa appartenente al personale educativo di un Convitto di Padova la quale, nel periodo in cui insegnava, aveva svolto, senza essere stata autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza, attività professionale quale medico odontoiatra. Di tale fatto era venuta a conoscenza la stampa locale la quale non aveva tardato a divulgare la notizia.

Nel corso del giudizio, tuttavia, il Pm contabile aveva rinunciato alle domande nei confronti della convenuta e ciò in quanto aveva rilevato che, ai sensi di quanto statuito all'articolo 7 della Legge 27 marzo 2001 n. 97, l’azione per il risarcimento del danno all’immagine può essere esperita dalla Pubblica Amministrazione, su iniziativa del Pm contabile, nelle sole ipotesi in cui la condotta del pubblico dipendente, causativa del danno all’immagine, concreti anche un illecito penale. Illecito che non si era configurato nel caso in esame.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuova chance per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci anche nel 2026

12/03/2026

Contributo assunzioni under 36 editoria 2025 al via: requisiti, importo e domanda

12/03/2026

CCNL Edilizia artigianato - Verbale di accordo del 10/2/2026

12/03/2026

Premi di risultato e welfare aziendale, nuova valutazione di convenienza

12/03/2026

Ccnl Edilizia artigianato. Regolamento FAQS

12/03/2026

Premi di risultato e welfare: nuove valutazioni di convenienza

12/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy