Danno ambientale, il proprietario incolpevole non è tenuto al ripristino

Pubblicato il 05 marzo 2015 Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione di un terreno o ottenere da quest’ultimo le necessarie riparazioni, non è consentito all’autorità competente, imporre l’esecuzione di misure di prevenzione/riparazione al proprietario di tale sito – non anche responsabile delle contaminazioni medesime – il quale è tuttavia tenuto al rimborso delle spese relative a detti interventi, pur se limitatamente al valore del sito stesso.

Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza depositata il 4 marzo 2015 - causa C-534/13, relativamente ad un rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato.

La vicenda da cui origina detta pronuncia, riguarda una controversia tra il Ministero dell’Ambiente ed una s.r.l. acquirente di un terreno contaminato da sostanze chimiche, inizialmente condannata, quest’ultima, “messa in sicurezza” del sito, pur non essendo responsabile delle contaminazioni, piuttosto imputabili al precedente proprietario.

Avverso il provvedimento con cui il Tar aveva annullato la condanna alle riparazioni, il Ministero dell’Ambiente proponeva ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale, a sua volta, rinviava la questione alla Corte Ue. Quest’ultima, dopo una lunga disamina normativa, ha concluso per l’interpretazione secondo cui, laddove non sia possibile, come nel caso di specie, dimostrare il nesso causale tra l’operatore proprietario di un sito ed il danno ambientale, non trova totale applicazione il c.d. principio del “chi inquina paga” sancito dal diritto europeo in materia ambientale (ex art. 191 par. 2 TFUE e dalla direttiva 35/2004).

Risulta all’ipotesi applicabile, piuttosto, la “più severa” normativa nazionale (ai sensi del c.d. codice dell’ambiente), secondo cui può essere imposto all’operatore/proprietario pur non responsabile della contaminazione del sito, il rimborso di quanto l’autorità competente abbia speso per l’esecuzione delle necessarie riparazioni, seppur nel limite del valore di mercato del sito stesso, determinato dopo i lavori.
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