Danno biologico: aggiornati gli importi per lesioni di non lieve entità

Pubblicato il 08 gennaio 2026

Con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025, sono stati aggiornati, per l’anno 2025, gli importi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni di non lieve entità.

L’aggiornamento riguarda le lesioni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché quelle conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche e private.

Sinistri: nuovi importi danno biologico non lieve

Il quadro normativo di riferimento  

Il decreto si inserisce nel sistema delineato dal Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005), in particolare dagli articoli 138 e 139.

L’articolo 138 disciplina la tabella unica nazionale del valore pecuniario attribuibile a ciascun punto di invalidità permanente compreso tra dieci e cento punti, comprensiva dei coefficienti di variazione legati all’età del soggetto leso.

La normativa prevede che tali importi siano aggiornati annualmente con decreto ministeriale in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I criteri di aggiornamento adottati  

Il decreto del 10 dicembre 2025 recepisce:

L’aggiornamento è stato effettuato sentito l’IVASS, che ha trasmesso i prospetti aggiornati della tabella unica nazionale.

Le modifiche introdotte dal decreto  

L’articolo 1 del decreto dispone che, a decorrere dal mese di aprile 2025, siano aggiornate:

Le tabelle aggiornate definiscono il valore economico del punto di invalidità in funzione dell’età, applicando un coefficiente decrescente all’aumentare dell’età del danneggiato.

La tavola dei coefficienti di variazione per età  

L’allegato I al decreto riporta la tavola 1.B, elaborata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e del tasso di interesse legale vigente.

Per ciascuna età, da 1 a 100 anni, è indicato un coefficiente di variazione che incide sul valore del punto di invalidità permanente.

Il valore massimo del coefficiente è pari a 1,00 per l’età di un anno e decresce progressivamente fino a 0,533 per l’età di cento anni.

La tabella unica nazionale del danno biologico  

L’allegato II contiene la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, riferita al solo danno biologico.

Le tabelle sono articolate per:

I valori indicati costituiscono il parametro di riferimento uniforme a livello nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità.

Entrata in vigore e pubblicazione  

Il decreto stabilisce che gli importi aggiornati si applicano a decorrere dal mese di aprile 2025.

Il provvedimento è stato firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rendendo operative le nuove tabelle per l’anno 2025.

Danno di lieve entità: importi già aggiornati

Per completezza del quadro normativo, si ricorda che l’aggiornamento relativo al danno biologico di lieve entità, disciplinato dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, è stato effettuato con Decreto MIMIT 18 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2025.

Il provvedimento ha adeguato gli importi risarcitori sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, con effetto a decorrere dal mese di aprile 2025.

Tale aggiornamento, riferito alle lesioni micropermanenti derivanti da sinistri stradali o nautici, si affianca a quello previsto per le lesioni di non lieve entità, contribuendo a delineare un sistema risarcitorio coerente e aggiornato per l’anno 2025.

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