Danno da perdita del rapporto di lavoro, come si quantifica?

Pubblicato il 10 dicembre 2020

La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla perdita di un persistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito.

Laddove il danneggiato dimostri di avere subito tale perdita, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, deve essere liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni e di tutti accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro.

Danno da lucro cessante: da liquidare in misura integrale

Il pregiudizio va considerato in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate.

Questo, salva l’ipotesi in cui il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, oppure che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa.

In detti ultimi casi, il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.

E’ il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte nel testo dell’ordinanza n. 28071 del 9 dicembre 2020, nell’ambito di una causa azionata dalla vittima di un sinistro stradale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in proprio, in conseguenza dell'invalidità riportata dallo stesso nell’incidente.

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