Danno da perdita della vita di relazione come componente del danno biologico

Pubblicato il 31 agosto 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013, si è occupata di danno da perdita della vita di relazione quale componente del danno biologico ed appartenente alla esplicazione della vita attiva e sociale; tale danno – spiega la Corte - va riconosciuto nel caso in cui la vita medesima venga ad essere “totalmente disintegrata”.

Con la decisione in esame, la Suprema corte ha riconosciuto l'integrale risarcibilità dei danni subiti a tale titolo da un ragazzo, rimasto coinvolto in un incidente stradale quale terzo trasportato in una delle auto interessate dal sinistro.

In particolare, i giudici di legittimità hanno censurato la motivazione resa dalla Corte di merito la quale aveva ritenuto che il peggioramento delle condizioni di vita, in soggetto “cranioleso, emiplegico e con paresi facciale sinistra, non autosufficiente e che necessiti di diuturna assistenza”, non fosse tale da determinare la integrale ed equa rideterminazione del danno alla vita sociale, solo parzialmente riconosciuto in primo grado.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

Appalti, Anac aggiorna il Bando tipo n. 1/2023

09/05/2025

Bonus Giovani under 35: esonero ristretto per le assunzioni nella Zes Unica

09/05/2025

Garante privacy: illecita la geolocalizzazione dei dipendenti in smart working

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy