Danno da perdita della vita di relazione come componente del danno biologico

Pubblicato il 31 agosto 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013, si è occupata di danno da perdita della vita di relazione quale componente del danno biologico ed appartenente alla esplicazione della vita attiva e sociale; tale danno – spiega la Corte - va riconosciuto nel caso in cui la vita medesima venga ad essere “totalmente disintegrata”.

Con la decisione in esame, la Suprema corte ha riconosciuto l'integrale risarcibilità dei danni subiti a tale titolo da un ragazzo, rimasto coinvolto in un incidente stradale quale terzo trasportato in una delle auto interessate dal sinistro.

In particolare, i giudici di legittimità hanno censurato la motivazione resa dalla Corte di merito la quale aveva ritenuto che il peggioramento delle condizioni di vita, in soggetto “cranioleso, emiplegico e con paresi facciale sinistra, non autosufficiente e che necessiti di diuturna assistenza”, non fosse tale da determinare la integrale ed equa rideterminazione del danno alla vita sociale, solo parzialmente riconosciuto in primo grado.
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