Danno da vaccinazione. Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni

Pubblicato il 22 settembre 2017

I principi sulla decorrenza della prescrizione in caso di danno da emotrasfusioni, sono utilizzabili anche con riferimento alla identica problematica della decorrenza del termine prescrizionale nella materia analoga del danno da vaccinazione.

La responsabilità del ministero della Salute per gli eventuali danni, in questi contesti, va considerata come extracontrattuale senza che possano ipotizzarsi, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione.

Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume un pregiudizio per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.

Decorrenza dalla percezione della malattia

E questo termine decorre, ai sensi degli articoli 2935 e 2947, primo comma del Codice civile, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quando tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21928 del 21 settembre 2017.

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