Danno da vaccinazione obbligatoria: se la lesione è minima nessun indennizzo

Pubblicato il 26 ottobre 2009

Non tutte le lesioni derivanti dalla sottoposizione a vaccinazione obbligatoria comportano la risarcibilità del danno da parte del Ministero della salute. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con sentenza della sezione lavoro n. 21707 del 13 ottobre 2009.

Con la legge n. 210 del 1992, articolo 1, comma 1, il legislatore ha inteso tutelare i danni connessi all’obbligo imposto dalla legge di vaccinazione per categorie di soggetti che, a causa del loro lavoro, potrebbero contrarre più facilmente malattie gravi ed epidemiche. Ma, come ha già sostenuto la medesima Corte, non ad ogni lesione deve corrispondere un risarcimento; la lesione, infatti, deve essere riconosciuta di una certa gravità, più in particolare “quella che per il livello di gravità minimo possa essere compresa nella garanzia costituzionale dell’art. 32 della costituzione”.

Inoltre l’indennizzabilità delle lesioni derivanti da vaccinazione obbligatoria è connessa alla tabella A annessa al Dpr n. 384 del 1981, suddivisa in otto fasce relative alla gravità della lesione od infermità. Se la lesione non è presente nella tabella essa va identificata equiparandola a quelle esistenti; qualora fosse impossibile tale operazione perché il danno è talmente lieve da non rientrare nemmeno nell’ultima fascia (ottava categoria), afferma la Cassazione, non si può procedere al suo indennizzo.

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