Danno esistenziale per riduzione delle ore di sostegno

Pubblicato il 13 novembre 2010 E' stato ritenuto illegittimo dal Tar della Sardegna – sentenza n. 2580 dell'11 novembre - l'operato di una scuola della regione che aveva ridotto ad un minore, portatore di grave handicap, il numero delle ore di insegnante di sostegno.

Per i giudici amministrativi, non può, in ogni caso, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, “giacchè la Legge n. 449 del 1997, all’articolo 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare”.

Conseguentemente, l'istituto scolastico è stato condannato a risarcire, in favore dei genitori del ragazzo, il danno non patrimoniale sofferto ex articolo 2059 del Codice civile, qualificabile nel caso come danno esistenziale.
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