Danno non patrimoniale da personalizzare

Pubblicato il 26 febbraio 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014, ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal coniuge e dai figli di una donna, vittima di un sinistro.

Ai figli, in particolare, era stata riconosciuta una liquidazione inferiore a quella accordata al padre e per questo gli stessi avevano promosso impugnazione lamentando, altresì, l'invalidità delle tabelle milanesi a cui aveva fatto riferimento, per la quantificazione dei danni, l'organo giudicante nel merito.

I giudici di Cassazione, in questo contesto, hanno confermato la validità dell'applicazione delle tabelle milanesi sull'assunto che le medesime, in realtà, costituiscono lo strumento maggiormente rappresentativo per la liquidazione dei danni non patrimoniali.

Secondo la Corte, inoltre, era anche legittimo che, sulla base del principio di personalizzazione del pregiudizio subito, il ristoro riconosciuto in favore dei figli della vittima fosse inferiore rispetto a quello liquidato al coniuge.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy