Datori “salvi” per i ritardi degli uffici

Pubblicato il 14 maggio 2009 In caso di ritardo nell’invio, ad opera del datore di lavoro domestico, della denuncia di assunzione che comporti un arretrato da bollettino di almeno tre mesi per un importo che supera 300 euro (oltre al trimestre corrente), le sedi territoriali Inps sono autorizzate, dietro richiesta del datore stesso, a differire il termine ultimo di pagamento del pregresso. E’ una concessione annunciata con messaggio 10365 del 7 maggio passato.
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