Dazi e IVA. Esenzione merci per il contrasto del COVID-19

Pubblicato il 29 luglio 2020

Con determinazione del 28 luglio 2020, n. 262063, l’Agenzia delle Dogane dà seguito all’efficacia dell’esenzione dei diritti doganali disposta dalla Commissione Europea con Decisione n. 491/2020. 

All’applicazione della franchigia dei dazi e dell’esenzione IVA - stabilita dalla Decisione n. 1101/2020 del 23 luglio 2020 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L241 del 27 luglio 2020), con la quale viene prorogata fino al 31 ottobre 2020 la validità della summenzionata Decisione n. 491/2020, confermando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione - sono ammesse le importazioni di merci destinate a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Ambito di esenzione da IVA e dazi 

Le esenzioni si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio ovvero esposte al rischio di contrarre il COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Tali merci non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati. 

L’applicazione del beneficio è soggetta alla verifica dell’Ufficio delle Dogane competente della sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti il beneficio, delle condizioni di cui alla Decisione 2020/491. 

Resta onere del destinatario finale delle merci importate attestare: 

Ai fini delle comunicazioni obbligatorie disposte dalla Commissione, le importazioni effettuate saranno oggetto di rigorosa rendicontazione a cura degli Uffici delle Dogane preposti allo sdoganamento.  

Si rammenta che l’esenzione è efficace per le importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020.  

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