Ultime limature parlamentari al Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.
Presentato al Senato il 12 maggio 2025 (S.1484), il provvedimento è in corso di esame, in sede referente, presso la Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), a cui è stato assegnato il 4 giugno 2025.
Nella seduta del 1° ottobre 2025, la Commissione ha approvato emendamenti rilevanti agli articoli 8 e 9, riguardanti rispettivamente i modelli organizzativi semplificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e regole di prevenzione per le prestazioni rese in modalità di lavoro agile.
L’iniziativa si colloca in un più ampio contesto di razionalizzazione normativa, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, favorire l’adozione di modelli organizzativi semplificati e adeguare le tutele ai mutamenti tecnologici e organizzativi del lavoro.
L’articolo 8 introduce modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), con l’obiettivo di coniugare la semplificazione amministrativa con l’innalzamento degli standard di tutela per le micro, piccole e medie imprese, nel rispetto delle loro peculiarità.
Con l’introduzione del comma 5-ter all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, in ossequio al principio di proporzionalità in base al quale gli adempimenti in materia di sicurezza devono essere calibrati sulla dimensione aziendale, si integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell’impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati,
Più nel dettaglio si prevede che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione specifici per PMI, concertati con le organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative, individuando i parametri per la declinazione a livello aziendale.
Allo stesso Istituto è affidato il compito di supportare le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo.
L’articolo 8 novella l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo l’obbligo di erogare ai lavoratori la formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza sul lavoro anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria), sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro.
Si prevede inoltre (disposizione che, come vedremo più avanti, è stata soprressa da un emendamento approvato in Commissione) che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possa svolgere direttamente attività formative nei luoghi in cui sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si siano verificati sinistri/anomalie, con l’ausilio di tecnologie di simulazione, in ambiente reale o virtuale.
L’articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede che il lavoratore sospeso dall’attività e beneficiario di una prestazione di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro decada dal trattamento qualora:
La novella introdotta dal disegno di legge annuale sulle PMI (art. 8) amplia l’ambito di applicazione di tale disposizione, estendendola anche ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ne consegue che il lavoratore in cassa integrazione guadagni (CIG) che rifiuti di partecipare a tali corsi, o che li frequenti in maniera irregolare senza giustificazione, decade dalla prestazione di sostegno al reddito, analogamente a quanto già previsto per i corsi di riqualificazione professionale.
L’articolo 9 interviene sul D.Lgs. n. 81/2008 per disciplinare in modo puntuale gli obblighi di sicurezza connessi al lavoro agile, tenendo conto della peculiarità che le prestazioni si svolgono spesso in ambienti esterni ai locali aziendali.
Con il nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, si dispone che nei casi di lavoro agile svolto in luoghi non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve agli obblighi di sicurezza, e in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei video terminali, tramite informativa scritta (almeno annuale) consegnata al lavoratore e al RLS.
L’informativa deve individuare rischi generali e specifici connessi alla modalità agile.
È confermato l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte.
È estesa alla violazione di tale obbligo informativo la sanzione penale già prevista dall’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro).
L’emendamento approvato all’articolo 8 del Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (S.1484) ha modificato in modo significativo la disciplina originariamente prevista nel testo base.
In particolare, esso sostituisce la disposizione che consentiva al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di svolgere interventi formativi diretti nei luoghi o negli ambienti di lavoro in cui si fossero riscontrati comportamenti non corretti, anomalie o sinistri, anche mediante l’uso di tecnologie di simulazione.
La nuova formulazione novella l’articolo 37, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, riformulando la disciplina dell’addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
In particolare, l’emendamento approvato all’articolo 8 del DDL PMI (S.1484) innova la disciplina dell’addestramento dei lavoratori, introducendo la possibilità che gli interventi formativi siano svolti anche mediante moderne tecnologie di simulazione, sia in ambiente reale che in ambiente virtuale. Questa previsione si affianca e non sostituisce le modalità tradizionali già previste (prova pratica ed esercitazione applicata).
Confermato l’obbligo di tracciamento degli interventi in apposito registro, anche informatizzato.
Art. 37, comma 5, D.Lgs. 81/2008
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Versione vigente |
Versione novellata (emendamento art. 8 DDL PMI S.1484) |
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5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
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"5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include, altresì, l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".» |
Con l’articolo 9-bis del Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese viene infine introdotta una modifica al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare all’Allegato VII relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro disciplinate dall’art. 71.
La novella integra l’elenco delle attrezzature soggette a verifica periodica, collocandosi dopo la voce relativa ai “Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato” e alla relativa verifica annuale.
Viene infatti aggiunta la seguente previsione:
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Attrezzatura |
Intervento/periodicità |
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Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto |
Verifica triennale |
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