DDL Lavoro: cassa integrazione solo per le giornate senza attività lavorativa

Pubblicato il 17 ottobre 2024

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ha diritto ad un trattamento di Cassa integrazione ridotto in proporzione alle giornate di lavoro effettuate.

È quanto prevede il DDL lavoro, all’esame della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, a cui è stato assegnato, in sede referente, l'11 ottobre 2024.

La norma del DDL lavoro compie un’opera di riscrittura totale dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ridefinendo le regole di compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa.

Ma cosa cambia realmente? Vediamolo di seguito partendo dalla situazione regolatoria attuale.

Cassa integrazione e attività lavorativa: disciplina vigente

L’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 vigente, frutto delle modifiche apportate dalla riforma degli ammortizzatori sociale del 2022, regola le ipotesi di sospensione della prestazione di integrazione salariale per attività lavorativa, subordinata o autonoma.

La citata norma prevede che:

Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento delle richiamate attività di lavoro subordinato e autonomo.

Al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione sono considerate valide le comunicazioni in ordine al rapporto di lavoro (articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181) a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione.

Cassa integrazione e attività lavorativa: indicazioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 75 del 12 aprile 2007, ha avuto modo di precisare che il lavoratore che non ha adempiuto il prescritto obbligo di comunicazione, decade dall’intero periodo di CIGS, anche se derivante da più di un provvedimento di concessione.

Lo stesso Istituto (circolare n. 57 del 6 maggio 2014) è intervenuto a delimitare l'ambito di efficacia della comunicazione (preventiva) di rioccupazione, chiarendo che i lavoratori possono essere assoggettati alla sanzione della decadenza nelle seguenti ipotesi:

Infine, con la circolare n. 107 del 2010, l’INPS ha riepilogato le circostanze in cui si può dar luogo:

Comunicazione di rioccupazione con “Omnia IS – COM”

Dal 29 dicembre 2023, per assolvere all’obbligo di dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento delle attività di lavoro, il lavoratore che, durante il periodo di integrazione salariale intraprenda un’attività da lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato, può utilizzare il servizio di Comunicazione di Rioccupazione “Omnia IS – COM”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS (messaggio n. 4672 del 27 dicembre 2023).

La comunicazione va resa anche nelle ipotesi in cui operi il principio della c.d. “pluriefficacia delle comunicazioni” (articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181).

Il lavoratore è tenuto a dichiarare se l’attività di lavoro si svolge in giorni della settimana/ore della giornata diversi da quelli in cui si colloca l’attività di lavoro oggetto del trattamento di integrazione salariale.

Nel caso di rioccupazione con attività di lavoro autonomo/parasubordinato, invece, la dichiarazione del lavoratore deve riguardare esclusivamente l’ammontare del reddito lordo che lo stesso presume di ricavare dallo svolgimento della predetta attività.

Cassa integrazione e attività lavorativa: cosa prevede il DDL lavoro

L’articolo 6 del DDL lavoro riscrive integralmente l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo che:

Come si legge nella Relazione illustrativa allegata al DDL lavoro:

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