Debiti con il fisco. Salva la rateazione se si paga con un breve ritardo

Pubblicato il 28 dicembre 2011 Con la conversione in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 del D.L. n. 201/2011 – pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 300 del 27.12.2011 (Suppl. Ordinario n. 276) – sono state apportate modifiche alla disciplina della rateazione per le somme dovute a seguito di adesione alla comunicazione dell'esito della liquidazione nonché del controllo formale della dichiarazione.

Ad occuparsene é il nuovo comma 13-decies dell'articolo 10 del D.L. n. 201 convertito, il quale ha introdotto modifiche all'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, relativamente al pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione automatica delle dichiarazioni e controllo formale delle stesse.

Il decreto, in origine, ha disposto che le somme dovute possono essere dilazionate, per i contribuenti in difficoltà economiche, fino ad un massimo di 72 rate mensili senza la prestazione di alcuna garanzia, a prescindere dall’importo. Ora la legge di conversione stabilisce la disciplina in caso di ritardo nel pagamento di una rata.

Se l'omissione riguarda la prima rata, a cui non si è provveduto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dalle Entrate, oppure una rata successiva alla prima, non pagata entro il termine di versamento della rata seguente, si ha la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo dell'importo residuo dovuto, più interessi e sanzioni, senza beneficiare delle riduzioni.

Mitigata risulta la situazione se non si paga una rata diversa dalla prima nella data fissata ma comunque entro il termine di scadenza della rata successiva; in questo caso, l'iscrizione a ruolo avviene solo per la sanzione, ossia il 30% della somma pagata in ritardo, e gli interessi legali. Tuttavia si sfugge dall'iscrizione a ruolo qualora si aderisca al ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva.

Per quanto affermato nella circolare n. 41/2011 dell'Agenzia delle entrate, tale meccanismo si rende applicabile anche per rateazione derivante da somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, adesione ai processi verbali di constatazione, inviti al contraddittorio e conciliazione giudiziale.
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