Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

Pubblicato il 03 aprile 2026

Con la circolare n. 39 del 2 aprile 2026, l’Inps ha fornito chiarimenti operativi in merito alla variazione del tasso di interesse di dilazione e differimento applicabile ai debiti contributivi.

La modifica deriva dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, che interviene sulla maggiorazione prevista dalla disciplina originaria contenuta nell’articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402.

Determinazione del nuovo tasso di interesse

Il tasso base utilizzato è quello delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).

Alla data rilevante il tasso BCE è pari al 2,15% (in vigore dall’11 giugno 2025); applicando la nuova maggiorazione (tasso base: 2,15% e maggiorazione: +2,00%), il tasso complessivo risulta del 4,15% annuo

Ambito applicativo del nuovo tasso

Il tasso del 4,15% annuo si applica:

Piani di ammortamento già in essere

Un aspetto di particolare rilievo riguarda i piani già autorizzati: la circolare stabilisce che i piani di ammortamento già notificati continuano ad applicare il tasso precedente e non subiscono dunque alcuna modifica.

Per quanto riguarda il differimento, il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di marzo 2026 anche se il pagamento avviene successivamente.

Come presentare una richiesta di dilazione

La richiesta di dilazione deve essere presentata all’INPS attraverso i canali telematici.

  1. Accesso al portale INPS;
  2. Selezione della funzione “rateazione debiti contributivi”;
  3. Inserimento dei dati richiesti;
  4. Invio della domanda;
  5. Attesa dell’esito.

La domanda deve contenere:

L’INPS procede:

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