Debiti tributari e responsabilità solidale del cessionario

Pubblicato il 30 giugno 2014 Nelle ipotesi di cessione di ramo d'azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per tutti i debiti che risultano nei libri contabili obbligatori, compresi i debiti tributari.

In particolare, con riferimento a questi ultimi, la responsabilità di imposta ricadente sul cessionario si realizza in quanto è la legge che lo collega al fatto imponibile e che gli attribuisce la responsabilità solidale, benché egli non abbia realizzato quello stesso fatto indice di capacità contributiva.

Certificato negativo con effetto liberatorio

Per liberarsi da questa responsabilità, il cessionario medesimo deve ottenere dall'Ufficio un certificato dal quale non emergono violazioni commesse, e già costatate, nell'anno in cui è avvenuta la cessione o nel biennio precedente, "ancorché alla data del trasferimento non sia stato ancora emesso il relativo atto di contestazione o di irrogazione della sanzione".

In difetto, il rilievo appare legato a dati oggettivi e di mero riscontro delle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, salva, in ogni caso, la maggiore responsabilità nell'ipotesi in cui la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari.

E' il principio puntualizzato dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento nel testo della sentenza n. 37/02/2014.
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