Decadenza anche parziale

Pubblicato il 17 febbraio 2006

Quando si trasferisce, per atto o a titolo oneroso, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data d'acquisto, una porzione di immobile acquistato con agevolazione prima casa, si decade parzialmente da detto beneficio. Sono dovute, dal trasferente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria ed una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento della maggiore imposta dovuta rispetto a quella agevolata. Questo sostiene la risoluzione delle Entrate n. 31 di ieri, 16 febbraio 2006.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Lavoratori eterorganizzati: nullo il licenziamento ritorsivo

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy