Decadenza dall’azione giudiziaria per prestazioni pensionistiche parziali

Pubblicato il 01 agosto 2014 Con circolare n. 95 del 31 luglio 2014, l’INPS identifica i provvedimenti di riconoscimento parziale delle prestazioni pensionistiche per i quali sussiste il termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria, finalizzata ad ottenere l’integrale riconoscimento di quanto spettante all’interessato.

La circolare chiarisce che il termine triennale, entro il quale azionare la pretesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione, decorre in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da:

- errori di calcolo;

- errate applicazioni delle disposizioni normative;

- disconoscimento di una componente del rapporto assicurativo rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico che l’Istituto avrebbe dovuto riconoscere d’ufficio o che, dovendosi riconoscere a domanda, è stata oggetto di specifica istanza da parte del pensionato.

Pertanto, dal provvedimento di prima liquidazione, anche se definito in via provvisoria, decorre il termine di decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’integrale riconoscimento della prestazione qualora risulti presente una delle seguenti situazioni:

- mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione effettiva regolarmente versata;

- mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione figurativa da accreditarsi d’ufficio riferita ad eventi conosciuti dall’Istituto;

- mancato o erroneo riconoscimento di contribuzione figurativa da accreditarsi a domanda in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione della pensione;

- mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione da riscatto in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione e effettuato il relativo pagamento;

- mancato o erroneo riconoscimento delle maggiorazioni contributive (esposizione all’amianto; lavoro svolto da persone non vendenti; lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità superiore al 74%) qualora la relativa domanda risultava regolarmente presentata alla data di liquidazione della prestazione;

- mancato o erroneo riconoscimento di una prestazione accessoria (maggiorazione sociale, integrazione al minimo) richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione, qualora, in relazione a tale prestazione accessoria l’Istituto possedeva tutti gli elementi e le informazioni necessarie ad una corretta liquidazione (es. redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione).
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