La Decontribuzione Sud PMI, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (commi da 406 a 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), prosegue anche per l’anno 2026 con una riduzione della misura dell’esonero contributivo, secondo il meccanismo di progressiva decrescenza previsto dal legislatore.
La misura agevolativa conserva il suo impianto originario, illustrato dall’INPS con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025: è riservata alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Parallelamente, la legge di Bilancio 2025 ha previsto una distinta Decontribuzione Sud per le grandi imprese, che tuttavia non risulta ancora operativa, in quanto subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea e alle conseguenti istruzioni applicative dell’INPS.
Per l’anno 2026 la platea dei beneficiari della c.d. Decontribuzione Sud PMI non muta.
L’esonero contributivo è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651 e che pertanto hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti e che presentano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Resta fermo che:
Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli studi professionali e le imprese operanti nei settori bancario e assicurativo (codice Ateco gruppo K).
Restano invece esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, il lavoro domestico e gli enti pubblici economici e gli altri soggetti ad essi equiparati.
Anche nel 2026, l’agevolazione:
Pertanto, per l’anno 2026, l’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025.
La Decontribuzione Sud PMI si applica anche ai rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025, poiché rileva esclusivamente che il rapporto risulti a tempo indeterminato alla data di riferimento.
Sono confermate le esclusioni, tra cui i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del settore agricolo, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente ancorché stipulato a tempo indeterminato.
La principale novità per il 2026 riguarda la misura dello sgravio, che risulta inferiore rispetto al 2025.
Per l’anno 2026, l’incentivo è infatti riconosciuto:
Resta invariata la durata massima di erogazione dello sgravio, pari a 12 mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.
Sono comunque dovuti in misura piena i premi e i contributi INAIL.
Si conferma inoltre che:
La Decontribuzione Sud PMI continua ad applicarsi nel rispetto del regime “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.
Sono pertanto esclusi i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti “de minimis” per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco del triennio di riferimento.
In materia di cumulabilità:
La fruizione dell’esonero contributiva è consentita mediante il flusso Uniemens
Accanto alla misura per le PMI, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto la Decontribuzione Sud Grandi imprese, rivolta ai datori di lavoro con più di 250 dipendenti.
Tuttavia l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e alle indicazioni operative dell’INPS.
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Decontribuzione Sud PMI |
Decontribuzione Sud grandi imprese |
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Datori di lavoro che possono accedere all’esonero |
Micro, piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti, con sede di lavoro in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). |
Datori di lavoro privati non rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651 e che pertanto hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti. |
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Lavoratori agevolati |
Lavoratori assunti a tempo indeterminato o stabilizzati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura. |
Lavoratori assunti a tempo indeterminato o stabilizzati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura. |
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Rapporti di lavoro agevolati |
I rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura, con sede di lavoro in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). |
I rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura, con sede di lavoro in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). |
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Rapporti di lavoro non agevolati |
Settore agricolo, contratti di apprendistato, lavoro domestico. |
Settore agricolo, contratti di apprendistato, lavoro domestico. |
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Misura e durata |
Percentuale variabile dal 25% al 15% sui contributi previdenziali, con massimali mensili, per un periodo di 12 mesi per ogni annualità fino al 2029, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni ammesse. |
Percentuale variabile dal 25% al 15% sui contributi previdenziali, con massimali mensili, per un periodo di 12 mesi per ogni annualità fino al 2029, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni ammesse. |
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Condizioni di spettanza dell’esonero |
Si applicano i principi generali in materia di incentivi all’assunzione. |
L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. |
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Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato |
Concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis. Massimale di 300.000 euro in tre anni. |
L'agevolazione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. |
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Adempimenti del datore di lavoro |
Esposizione dei dati del beneficio nel flusso Uniemens. |
Per l’operatività dell’incentivo si attendono la preventiva autorizzazione della Commissione europea e le indicazioni operative dell’INPS. |
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