Decreto clima, nuove regole per la ripresa dei versamenti dopo il sisma

Pubblicato il 16 ottobre 2019

Rinnovate le istruzioni INPS per la ripresa dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali sospesi, a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Infatti, l’art. 8, co. 1, lett. b) del D.L. n. 111/2019 (cd. “Decreto clima”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2019 – e in vigore dal giorno successivo – ha disposto che gli adempimenti ed i versamenti contributivi sospesi possono essere effettuati in due modi:

La novità è stata recepita dall’INPS, con il messaggio n. 3721 del 15 ottobre 2019.

Sisma Centro Italia, vecchia proroga

L’art. 48, co. 13 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in L. n. 229/2016, aveva disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici su individuati, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della L. n. 55/2019, di conversione del D.L. n. 32/2019, alla data del 15 ottobre 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019. La novità è stata successivamente illustrata dall’INPS, con il messaggio n. 3247/2019, fornendo tutte le istruzioni per la corretta ripresa dei versamenti contributivi sospesi.

Sisma Centro Italia, nuova proroga

Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in commento, il “Decreto clima” (D.L. n. 111/2019) all’art. 8, co. 1, lett. b) ha previsto il rinvio degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi, dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020.

Da notare che il provvedimento alleggerisce il contribuente della “maxi rata”, ossia del pagamento, in caso di rateizzazione dell’arretrato, entro il 15 ottobre 2019, della somma corrispondente alle prime cinque rate di pari importo in cui il debito è stato suddiviso. Infatti, in base alla nuova disposizione, entro il 15 gennaio 2020 dovrà essere versato soltanto l’importo relativo alla prima rata.

Con successivo messaggio, informa l’INPS, saranno fornite le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.

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