Il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) è un incentivo contributivo del decreto Coesione.
Introdotto dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e successivamente convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il Bonus ZES Unica ha trovato la propria disciplina attuativa nel decreto interministeriale del 7 gennaio 2025. Con tale provvedimento, in particolare, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione dell’esonero contributivo ed è stato confermato al contempo il ruolo centrale dell’INPS quale ente gestore della misura e responsabile della verifica dei requisiti e della concessione dell’incentivo.
La misura ha carattere sperimentale e temporaneo (1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025) e mira a favorire la crescita occupazionale e la riduzione dei divari territoriali nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.
È importante sottolineare che, pur essendo stati definiti i criteri e le modalità attuative, il bonus non è ancora operativo: occorre attendere le istruzioni INPS per la gestione delle domande e la fruizione in concreto dell’esonero.
Il Bonus ZES Unica del decreto Coesione spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che occupano fino a 10 dipendenti (calcolati nel mese dell’assunzione incentivata) e che assumono stabilmente nuovo personale.
Sono incentivabili le assunzion delle micro e piccole imprese:
Il beneficio è “portabile”: se un lavoratore incentivato cambia datore di lavoro durante il periodo utile, il nuovo datore può usufruire del residuo incentivo non ancora fruito.
L’esonero della contribuzione effettivamente sgravabile a carico del datore di lavoro è totale (pari al 100% contributi c/o ditta), esclusi premi e contributi INAIL e spetta
La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (possesso del documento unico di regolarità contributiva, assenza di violazioni di legge/contratto collettivo).
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato o di un collega con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva entro sei mesi dall’assunzione comporta la revoca del beneficio e il recupero degli importi già fruiti.
La revoca non pregiudica la possibilità di fruire del periodo residuo in caso di nuova assunzione incentivata.
L’azienda dovrà presentare domanda telematica all’INPS, indicando:
All’INPS spetta il compito di definire modalità e termini per la presentazione delle domande, con apposite istruzioni che non sono ancora state emanate.
L’INPS verificherà i requisiti e ammetterà il datore nei limiti delle risorse disponibili.
Il Bonus ZES Unica non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, ma è compatibile con la deduzione maggiorata del costo del lavoro (D.Lgs. 216/2023).
Resta il nodo del regime in materia di aiuti di Stato applicabile.
Il decreto Coesione subordina la concessione dell’esonero all'autorizzazione della Commissione europea. Il decreto interministeriale del 7 gennaio 2025 tuttavia stabilisce che l’esonero è applicabile nel rispetto del regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti di Stato.
Il Bonus ZES Unica rappresenta senza dubbio un incentivo di grande interesse per i piccoli datori di lavoro del Sud Italia, in grado di garantire un risparmio significativo sul costo del lavoro e di favorire l’inserimento stabile di lavoratori disoccupati da lungo periodo.
Non mancano, tuttavia, elementi di incertezza.
La mancata operatività immediata del bonus, in attesa delle istruzioni dell’INPS, crea inevitabili difficoltà per le imprese che intendono programmare nuove assunzioni, costringendole a rinviare decisioni strategiche o ad assumere senza la certezza del beneficio.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo critico: non è chiaro se il bonus possa applicarsi anche alle assunzioni in modalità di smart working. Il decreto interministeriale, infatti, precisa che il lavoratore deve essere tenuto a prestare “fisicamente servizio” in una sede effettivamente ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Tale formulazione sembra escludere, almeno allo stato, i rapporti in cui la prestazione sia resa in via prevalente da remoto, ponendo un limite che potrebbe ridurre l’attrattiva dello strumento in settori caratterizzati da forte digitalizzazione.
Un ulteriore limite, che riduce la portata del bonus, riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine preesistenti: il decreto non prevede esplicitamente l’estensione del beneficio a tali ipotesi, restringendo di fatto l’agevolazione alle sole assunzioni ex novo con contratto a tempo indeterminato.
Un aspetto positivo emerge invece dalla lettura della disciplina relativa alla domanda da presentare all’INPS. Il fatto che si richiedano i dati identificativi “del lavoratore assunto o da assumere” e le informazioni sulla tipologia di contratto “sottoscritto o da sottoscrivere” lascia intendere che l’incentivo possa essere applicato anche alle assunzioni già effettuate nel periodo di riferimento (dal 1° settembre 2024 in avanti). Ciò rappresenta un vantaggio ulteriore per i datori di lavoro che, pur avendo anticipato le scelte occupazionali, potranno comunque beneficiare dell’agevolazione.
In definitiva, il Bonus ZES Unica appare come un intervento potenzialmente molto efficace per sostenere l’occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno. La sua riuscita dipenderà però dalla rapidità con cui sarà reso operativo, dalla chiarezza delle istruzioni applicative e dalla capacità di risolvere i dubbi interpretativi che ancora permangono.
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